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Ordinanza — n. 31142/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against tax assessment, ordering merits review instead of total annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31142/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the tax authority's appeal against a regional tax court decision that annulled a tax assessment. While the Court rejected the claim of nullity due to insufficient reasoning, it found the annulment improper because the lower court failed to adjudicate the merits of the taxpayer's claim. Consequently, the decision was quashed and remanded for a substantive evaluation of the taxpayer's income.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 2, 35 comma 3 D.Lgs 546/1992: When a tax judge annuls an assessment due to substantive defects rather than formal ones, they must examine the merits of the taxpayer's claim and issue a substitute substantive ruling instead of a total annulment.

Parole chiave

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tax assessment annulment substantive merits review tax procedure law judicial reasoning nullity income tax liability

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 36 comma 2 D.Igs. 546/1992
in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in vio- lazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 111 comma 6 Cost.
2.1.La giurisprudenza di questa Corte ha ristretto il sindacato di legit- timità sulla motivazione della sentenza circoscrivendolo alla sola veri- fica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in vio- lazione dell'art.
Art. 2 D.Lgs 546/1992
Art. 35 comma 3 D.Lgs 546/1992
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 277 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA 3.1644-301) pf9p9y..to d3: lN7,1ADELLE FNTR KW; (C.E. O 63fi 3 '791001), in p e n" del Dírettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BELLINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA MARESCOTTI; - controricoffente- avverso la sentenza n. 634/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/03/2019;/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 32644 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- R.G.N. 32644/2019 Agenzia delle entrate c/ Bellini Antonio Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. dell'Emilia Romagna, n.634/1/19, dep. il 28 marzo 2019, che in controversia su ricorso di Antonio Bellini per l'annullamento dell'avviso di accertamento, notificato ex art. 38 comma 4, dpr. 600/1973, per l'anno 2008, sulla base del possesso di beni indicativi di maggiore ca- pacità contributiva, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado.

La CTP di Ferrara, con sentenza n.517 del 2014, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo l'accertamento "nullo per difetto di motiva- zione", in quanto le argomentazioni del ricorrente sull'effettivo impiego dei beni-indice (e quindi sul minor reddito da essi inferibile) e sugli apporti economici dei familiari non erano state adeguatamente contra- state". La CTR, dopo avere ritenuto censurabile la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva considerato non provato l'apporto economico della madre del contribuente, ha condiviso la decisione di prime cure quanto al concorrente reddito della di lui moglie, in quanto destinato alle esigenze familiari e dunque "alle spese relative ai beni di cui si discute", rigettando conclusivamente l'appello dell'Ufficio.

Antonio Bellini si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell'art.36 comma 2 del D.Igs. 546/1992 e dell'art.132 c.p.c. comma 2 n.4, in relazione all'art.360 comma 1 n.4 c.p.c., per motivazione appa- rente, in quanto la decisione è assistita da una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

2. Il motivo è infondato. 2.1.La giurisprudenza di questa Corte ha ristretto il sindacato di legit- timità sulla motivazione della sentenza circoscrivendolo alla sola veri- fica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in vio- lazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile. Situazioni queste non ricorrenti nella fattispecie in esame, nella quale la statuizione della CTR è chiara nel confermare la decisione di primo grado, pur escludendo la rilevanza della prova con- traria offerta dal contribuente quanto all'apporto economico fornito dalla madre.

3. Col secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs 546/1992 e degli artt. 112, 115 e 277 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4, per non avere la CTR proceduto ad un accertamento nel merito della pretesa tributaria, ed avere invece disposto l'annullamento in toto dell'atto impositivo. 3.1.Questo motivo è fondato, non avendo il giudice di appello tratto le logiche conseguenze, in ordine alla decisione finale, in relazione all'ac- certata irrilevanza di una delle prove offerte dal contribuente per su- perare la presunzione posta a base dell'accertamento impugnato. 3.2.L'omessa statuizione nel merito della pretesa si pone in contrasto con il principio, desumibile dalla stesa struttura del processo tributario, secondo cui qualora il giudice tributario accerti l'inidoneità di taluni ele- menti a fornire la base per la quantificazione del maggior reddito, è tenuto a pronunciarsi nel merito dell'accertamento. 3.3.È stato sul punto affermato che ove riconosciuta la fondatezza di alcune delle censure proposte dal contribuente deve seguire un giudizio di merito e non una pronuncia di illegittimità.

Ciò in quanto il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impu- gnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiara- zione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne con- segue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accerta- mento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018).

4. Conclusivamente va accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo ac- colto, con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo; cassa la sen- tenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 16 giugno 2021 Il Pres