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Ordinanza — n. 31091/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling private mail valid for administrative notices not judicial or traffic violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31091/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional commission's decision, quashing the lower ruling and remanding the case. The regional commission had accepted the taxpayer's appeal, declaring the notice invalid because it was sent via private mail rather than the postal service. The court held that since the notice was an administrative act rather than a judicial one or a traffic violation, the monopoly on judicial notifications did not apply, making private mail delivery legitimate.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.lgs. n. 261/1999; Art. 10, comma 6, L. n. 265/1999: The reservation of judicial notifications to the postal service was limited to judicial acts and traffic violations; administrative acts like tax notices may be validly served via private mail.

Parole chiave

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tax administration notification validity private mail service administrative act postal monopoly sanation of defect remand to regional commission finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999
4 c.p.c.) per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs.
Art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999
13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art.
Art. 18 L. n. 689/81
265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81) al d.lgs.
Art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R.
Art. 156 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 8416 del 2019
Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019, Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 299 del 2020
8416 del 2019, Cass., SU, n. 299 del 2020 e Cass.
Cass. n. 13363 del 2020
299 del 2020 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (art.
Cass. n. 17198 del 2017
22-06-2021 -3- del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass.
Cass. n. 6417 del 2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18881-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COCCO MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIGIA FIORENTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6025/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/10/2019; 20iP udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria cui erano sottese svariate cartelle di pagamento; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando l'inesistenza della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria in quanto effettuata a mezzo di posta privata precisando che l'inesistenza, come tale insanabile, deriva dal fatto che la consegna e la spedizione affidata ad un servizio di poste private non sono assistite dalla funzione probatoria di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 261 del 1999; l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, dedotto in relazione all'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto dal 30 aprile 2011 (con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 58 del 2011) sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a. (tranne che per atti giudiziari e verbali di contestazione di violazioni del codice della strada) e conseguentemente avrebbe errato la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere illegittima la Ric. 2020 n. 18881 sez.

MT - ud. 22-06-2021 -2- notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria tramite servizio di posta privata. Il motivo è fondato. Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atto (l'avviso di iscrizione ipotecaria) che ha natura di atto amministrativo, e non già giudiziario, e non si riferisce a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019, Cass., SU, n. 299 del 2020 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81) al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi,.

Peraltro il suddetto avviso di iscrizione ipotecaria è stato regolarmente impugnato dalla parte contribuente e quindi tale impugnazione avrebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo dell'atto l'ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata cfr. in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020; Cass. n. 13363 Ric. 2020 n. 18881 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass. n. 6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.C3, Pertanto, il motivo è fondato; il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. Il Preside te cio Luci tti Jkpi DEPOSITATO IN CANCELLERIA I 9 ESPERTO nggi, I