Italian Court orders correction of Cassation order regarding missing tax agency and wrong regional court name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to a previous ruling that omitted the Tax Collection Agency and incorrectly named the referring court. The applicant argued the original order failed to list the Tax Collection Agency as an intimate party and misidentified the referring tribunal as Campania instead of Lazio. The court accepted the correction under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, noting that such errors require specific remedial procedures rather than standard appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.: In the absence of explicit legislative provision, material errors in judgments or orders must be corrected via the specific procedure for correcting material errors, not through ordinary appeal mechanisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12183-2021 proposto da: CHEN YING YING elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9296/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: Chen Ying Ying propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 9296 del 2021 nella parte in cui per un verso non è stata indicata, come seconda intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e per un altro verso laddove, al termine della motivazione e nel dispositivo, è indicato come giudice del rinvio la CTR Campania anziché la CTR Lazio. L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate direzione centrale, alle quali era stata notificata l'istanza di correzione di errori materiali, non si costituivano.
Considerato che: Chen Ying Ying, nella lite oggetto della ordinanza n. 9296 del 2021, rivestiva il ruolo di ricorrente e la Corte di Cassazione, con l'ordinanza sopra citata aveva cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, pur avendo dato atto, nel considerato in fatto, che la sentenza impugnata proveniva dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio; afferma inoltre il ricorrente che l'ordinanza n. 9296 del 2021 ha omesso di indicare, fra le parti intimate, accanto all'Agenzia delle entrate, anche l'Agenzia delle entrate riscossione; ritenuto che per i suddetti errori materiali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo le suddette domande di correzione e integrazione qualificarsi come domanda autonoma;
Ric. 2021 n. 12183 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- il ricorso va, quindi, accolto, stabilendo che l'ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole "della Campania" le parole "del Lazio"; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002;
Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole "della Campania" le parole "del Lazio"; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Il Presidente Roberto Giovanni Conti i i )„ DEPOSITATO CACELLERIA oggi, ___02,_ v IL CA