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Ordinanza — n. 31080/2021 — snciv Generato dall'IA

Court rejects tax agency appeal, ruling sponsorship costs are legally presumed deductible without further proof of business relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31080/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision allowing sponsorship expenses as deductible. The agency argued the taxpayer must prove the business relevance of these costs, while the lower courts applied a legal presumption of deductibility under specific conditions. The court upheld this presumption, stating that once the sponsor, recipient, spending limits, and promotional intent are met, no further evidence of business connection is required.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8 della legge n. 289 del 2002; In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e deducibilità, senza che rilevino requisiti ulteriori oltre quelli previsti dalla legge.

Parole chiave

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tax deduction presumption sponsorship expenses business relevance proof legal presumption absolute IRPEF tax law sports sponsorship tax appeal dismissal costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8 della legge n. 289 del 2002
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'art. 90, comma 8, della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
22-06-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 108 del D.P.R. n. 917 del 1986
Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986
Art. 74, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 1986

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14232 del 2017
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass.
Cass. n. 8981 del 2017
14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass.
Cass. n. 7202 del 2017
8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn.
Cass. nn. 1420 e 13508 del 2018
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1877-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DIGITAL AcusTic SYSTEM SAS DI LETIZIA DANIELE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce anche in proprio LETIZIA DANIELE , nonché per i soci CONSIGLIA EVANGELISTA, RAFFAELINA DI DIO, LUIGI EVANGELISTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato t)(7 ALESSANDRO VOGLINO, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO BENINCASA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4424/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: Le parti contribuenti proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF ed IVA per il 2012 in quanto l'Ufficio aveva ritenuto non inerenti ai costi sostenuti dalla Digital Acustic system s.a.s. per sponsorizzazione fatta nei confronti di una associazione ciclistica dilettantistica. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale circa l'inerenza e la deducibilità dei costi di sponsorizzazione al ricorrere di determinati presupposti, ossia che a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale; presupposti che riteneva sussistenti nel caso di specie. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso. Considerato che: Ric. 2020 n. 01877 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 sostenendo che è onere del contribuente provare il requisito dell'inerenza delle spese di sponsorizzazione, dal momento che la presunzione di cui al suddetto art. 90 si riferisce alla deducibilità dei costi, non anche alla prova dell'inerenza degli stessi all'attività d'impresa.

Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione, contenuta nel controricorso, di inammissibilità del ricorso in Cassazione per tardività della sua notifica in quanto, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'I. al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (Cass. n. 11758 del 2017): pertanto, dovendosi aggiungere ai sei mesi del termine lungo i 31 giorni del periodo feriale, il termine ultimo per la notifica del ricorso (poiché la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata depositata il 24 maggio 2019) cadeva teoricamente il 25 dicembre, ma occorre naturalmente tenere conto che il giorno di Natale e il successivo giorno di Santo Stefano sono giorni festivi, cosicché la notifica del ricorso, avvenuta il 27 dicembre 2019, deve considerarsi tempestiva (cfr.

Cass. n. 3363 del 1969: poiché l'art 2 della legge 27 maggio 1949, n 260, considera giorni festivi agli effetti del divieto di compiere atti giuridici il giorno di Natale ed il successivo giorno 26 dicembre, nel caso in cui il termine per proporre l'appello scada il 25 dicembre, il gravame Ric. 2020 n. 01877 sez. MT - ud. 22-06-2021 -3- deve ritenersi ritualmente proposto qualora l'atto di impugnazione venga notificato il successivo 27 dicembre). Il motivo è infondato atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello, la fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, che prevede che «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018). Ric. 2020 n. 01877 sez. MT - ud. 22-06-2021 -4- Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, che nel caso di specie tutte sussistenti, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella fattane da questa Corte.

Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2021. Il Presi