Italian Supreme Court corrects a material error in a tax ruling regarding the correct appellate court venue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous tax ruling. The error involved citing the wrong appellate court in both the reasoning and the operative part of the decision. The court determined this was a correctable discrepancy between the contested sum and the designated venue, not a substantive flaw.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.: A material error in a judicial decision, such as misidentifying the correct appellate court for remittal, does not affect the decision's validity and must be corrected to ensure the text accurately reflects the intended judicial order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3680-2021 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SATI STUDI E APPLICAZIONI INDUSTRIALI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1163/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. R.G. 3680-2021 Agenzia delle entrate C/ Sati Studi e applicazioni industriali srl Rilevato che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 1163/2019, depositata il 21 gennaio 2021, con cui questa Corte, nell'accogliere il secondo e terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo, ha cassato la sentenza impugnata con "rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione" invece che alla Corte d'appello di Catania. Ciò in quanto la sentenza impugnata, n. 1418/2013 dep. il 16.7.2013 era stata emessa dalla Corte d'appello di Catania Considerato che: il ricorso è ammissibile, giacché il contrasto tra l'individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra la somma realmente in contestazione e quella indicata nella sentenza (Cass. n. 12187/2020).
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretta la parte motiva della sentenza n. 1163/2021, depositata il 21 gennaio 2021, pag. 6 rigo 11, laddove leggesi "alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione" debba invece leggersi :" Alla Corte d'appello di Catania"; e il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 1163/2021, depositata il 21 gennaio 2021, sia corretto nel senso che dove si legge «alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione» si debba leggere « Alla Corte d'appello d Catania».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretta la parte motiva della ordinanza n. 1163/2021, depositata il 21 gennaio 2021, pag. 6 rigo 11, laddove leggesi "alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione" debba invece leggersi :" Alla Corte d'appello di Catania"; e il dispositivo, sia corretto nel senso che dove si legge «alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione» si debba leggere « Alla Corte d'appello d Catania». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta