Italian Supreme Court corrects a cassation order's device to match its reasoning regarding absorbed appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the Revenue Agency's request to correct a material error in a previous cassation order. The lower court had rejected two appeal grounds in the operative part of the decision despite declaring them absorbed in the reasoning section. The court ruled this discrepancy constituted a correctable material error under the Civil Procedure Code rather than a substantive flaw.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, Art. 391-bis c.p.c.: A discrepancy between the reasoning and the operative part of a judgment, where the reasoning declares grounds absorbed but the operative part rejects them, constitutes a material error subject to correction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3470-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonché contro BERNARDI GROUP SPA A SOCIO UNICO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, DI TOMNIASO DIEGO; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 03470 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- R.G. 3470-2021 Agenzia delle entrate C/ Bernardi Group srl a socio unico + 1 Rilevato che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, con cui questa Corte, nell'accogliere il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, ha rigettato il terzo e quarto motivo del medesimo ricorso, cassando la sentenza impugnata con "rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione" invece che dichiarare assorbiti il terzo e quarto motivo, come chiaramente evincibile dalla motivazione della ordinanza.
Considerato che: il ricorso è ammissibile, giacché il contrasto tra l'individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza - che aveva dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso- e quanto contenuto nel dispositivo, che ha invece rigettato gli anzidetti motivi.
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge «rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso » si debba leggere «dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge «rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso » si debba leggere «dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta