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Ordinanza — n. 31040/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Cassation ruling to add lawyer's fee deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31040/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a previous ruling that omitted a clause for deducting the lawyer's fees. The lawyer argued that without this specific instruction, the deduction could not be legally enforced, and that the material error procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure was the only viable remedy. The court accepted this reasoning, ruling that the omission was a material defect requiring immediate correction rather than a separate appeal, thereby ensuring the lawyer's right to compensation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.; The omission of a clause ordering the deduction of a lawyer's fees in a final judgment constitutes a material error subject to correction under the special procedure, rather than requiring ordinary appeal mechanisms.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Code of Civil Procedure Cassation ruling amendment procedural remedy spese di difesa spese del veicolo a motore assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
13-07-2021 -2- processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
art. 93 c.p
art. 391-bis c.p
13-07-2021 -2- processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1127 del 2021
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez.
Cass., sez. un., n. 16037 del 2010
1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n.
Cass. n. 293 del 2011
Cass. n. 8578 del 2014
Cass. n. 9438 del 2002
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12121-2021 proposto da: ROSSI LUCIO MODESTO MARIA, difensore della Società AUTO VIGLIOTTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PETRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 26106/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: l'avvocato Lucio Modesto Maria ROSSI in proprio e quale difensore di Auto Vigliotti s.r.I., propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26106 del 2020 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore, come chiesto nel controricorso. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: l'avvocato Lucio Modesto Maria ROSSI, difensore del contro ricorrente nella lite oggetto della ordinanza n. 26106 del 2020, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del Ric. 2021 n. 12121 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014); il ricorso va, quindi, accolto, stabilendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26106 del 2020, depositata il 17 novembre 2020, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'avv.

Lucio Modesto Maria ROSSI" dopo le parole "oltre 200 euro per esborsi, il 15% per spese generali ed accessori di legge"; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26106 del 2020, depositata il 17 novembre 2020, sia corretto aggiungendo l'inciso ", da distrarsi in favore dell'avv. Lucio Modesto Maria ROSSI" dopo le parole "oltre 200 euro per esborsi, il 15% per spese generali ed accessori di legge"; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Il Presidente Roberto Giovanni Conti DEPOSITATO IN