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Ordinanza — n. 30953/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming bank-borrower settlement was not a valid transaction under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30953/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected In.Tra Industria Trasporti's appeal against the Rome Court of Appeal's decision dismissing its claim for unjust enrichment against Unicredit. The appellant argued that the parties' agreement was merely a payment plan and not a binding settlement, while the bank contended it constituted a valid transaction resolving uncertainty. The court ruled that the lower court correctly identified the dispute as a transaction based on the parties' mutual concessions to end legal uncertainty, thereby upholding the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1231, 1362 ss., 1965 c.c.: A settlement is valid when parties resolve legal uncertainty through mutual concessions; an appeal alleging the agreement was not a transaction fails if the lower court correctly interpreted the factual concessions as constituting a transactio.

Parole chiave

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unjust enrichment claim civil code transaction payment plan validity legal uncertainty resolution appeal dismissal mutual concessions res dubia credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 1231 c.c.
Non può farsi del resto questione nemmeno di una violazione dell'art. 1231 c.c..
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 1965 c.c.
Da ultimo, va disatteso il rilievo secondo cui la Corte di appello, in violazione dell'art. 1965 c.c., avrebbe mancato di individuare la lite rilevante ai fini del componimento transattivo.
art. 1231 c.c
Non può farsi del resto questione nemmeno di una violazione dell'art. 1231 c.c..
art. 1965 c.c
Da ultimo, va disatteso il rilievo secondo cui la Corte di appello, in violazione dell'art. 1965 c.c., avrebbe mancato di individuare la lite rilevante ai fini del componimento transattivo.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155
Cass. 11 gennaio 2016, n. 195
24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110
195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass.
Cass. 4 aprile 2013, n. 8315
26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).
Cass. 1 aprile 2010, n. 7999
Come giustamente ricordato in memoria dalla controricorrente, la res dubia è integrata dal fatto che la transazione cada, come nel caso in esame è accaduto, su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza (per tutte: Cass. 1 aprile 2010, n. 7999; Cass.
Cass. 6 maggio 2003, n. 6861
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35298-2019 proposto da: IN.TRA INDUSTRIA TRAPORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE PANACCIONE; - ricorrente - contro UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo Sez. VI- RG 35298/2019 camera di consiglio 15.7.2021 1 studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4587/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Il 27 maggio 2016 il Tribunale di Cassino ha pronunciato sentenza con cui, nel definire la causa vertente sulla ripetizione dell'indebito proposta da In.Tra Industria Trasporti s.r.l. nei confronti di Unicredit s.p.a., ha condannato quest'ultima alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di curo 52.850,19: importo quantificato con riguardo a un contratto di conto corrente in cui, secondo la prospettazione attorea, erano confluiti interessi, commissioni e spese non dovuti. 2. — In sede di gravame la Corte di appello di Roma ha riformato la pronuncia del giudice di primo grado e respinto la domanda di ripetizione dell'indebito. 3.

— Avverso la sentenza della Corte di Roma, resa il 5 luglio 2019, In.Tra Industria Trasporti ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo. Resiste con controricorso Unicredit, che ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — La ricorrente oppone la violazione degli artt. 1231, 1362 ss. Sez. VI- RG 35298/2019 camera di consiglio 15.7.2021 2 e 1965 c.c.. Lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che tra le parti fosse intercorsa una transazione con cui, per un verso, la società correntista aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della banca e rinunciato a promuovere azioni giudiziali di ripetizione dell'indebito derivanti dal rapporto di conto corrente e, dall'altro, Unicredit si era impegnata a non revocare gli affidamenti concessi e a non chiedere il pagamento immediato del credito, operando la rateizzazione di questo sulla base di un piano di rientro.

La ricorrente rileva essere mancata alcuna manifestazione di impegno di Unicredit a non revocare gli affidamenti concessi e deduce che la pronuncia impugnata non darebbe conto, in alcun modo, del diritto controverso tra le parti che avrebbe giustificato la transazione. Sostiene che le parti avevano convenuto una modificazione accessoria dell'obbligazione di pagamento definendo un semplice piano di rientro, in alcun modo preclusivo dell'azione esperita vittoriosamente dell'attrice in primo grado. 2. — Il motivo è nel complesso infondato. Esso investe questa Corte di un'unica questione: quella relativa alla contestata natura transattiva dell'accordo documentato nella scrittura privata del 14 dicembre 2012.

Occorre premettere che l'accertamento della natura transattiva o meno di un negozio, rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità ove sia immune da vizi logici o giuridici (Cass. 11 giugno 2003, n. 9348). Valgono, al riguardo, i limiti che incontra, comunemente, il sindacato del giudice di legittimità quando si faccia questione dell'interpretazione del contratto. Infatti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del Sez. VI- RG 35298/2019 camera di consiglio 15.7.2021 negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c: pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461;

Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass.9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381). Nella specie, la ricorrente si è limitato a lamentare, nella rubrica del motivo, la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, richiamando, con formula del tutto generica, gli artt. 1362 ss. c.c., e non ha sviluppato, nel corpo della censura, alcuna deduzione vertente sulla specifica inosservanza di taluno dei canoni ermeneutici previsti dal codice. Una doglianza siffatta è inammissibile, giacché la censura vertente sulla violazione dei canoni interpretativi non può risolversi in una critica del risultato interpretativo, raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461, cit.;

Cass. 15 novembre 2013, n. 25728; Cass. 4 giugno 2010, n. 13587; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 25 ottobre 2006, n. Sez. VI- RG 35298/2019 camera di consiglio 15.7.2021 4 22899; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26690; Cass. 2 maggio 2006, n. 10131). Non può farsi del resto questione nemmeno di una violazione dell'art. 1231 c.c.. L'istante si duole, infatti, dell'accertamento del giudice del merito vertente sull'accordo documentato nella richiamata scrittura privata del 14 dicembre 2012: accordo che, in base all'indagine compiuta dalla Corte distrettuale, constava di reciproche concessioni (la rinuncia della correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e quella della banca a revocare gli affidamenti concessi).

Ebbene, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). Da ultimo, va disatteso il rilievo secondo cui la Corte di appello, in violazione dell'art. 1965 c.c., avrebbe mancato di individuare la lite rilevante ai fini del componimento transattivo.

Si ricava dalla sentenza impugnata che la società correntista aveva contestato la tenuta dei rapporti oggetto di causa «con particolare, ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione dei rapporti» (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); la rinuncia della società ricorrente «a promuovere azioni giudiziarie di ripetizione dell'indebito derivanti dal rapporto di c/c» e f Sez. VI-RG 35298/2019 Vi camera di consiglio 15.7.2021 5 l'impegno di Unicredit a non revocare gli affidamenti concessi e a rateizzare il debito (cfr. sentenza, pag.

4) si spiegano, allora, nella prospettiva del superamento del dato di incertezza legato all'esito di iniziative giudiziarie volte ad ottenere la restituzione, in capo a In.Tra, di importi non dovuti: dato di incertezza che doveva parimenti connotare, con evidenza, la sorte delle contrapposte domande di pagamento che fossero introdotte dalla banca. Come giustamente ricordato in memoria dalla controricorrente, la res dubia è integrata dal fatto che la transazione cada, come nel caso in esame è accaduto, su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza (per tutte: Cass. 1 aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n. 6861): tale incertezza soggettiva trova dunque riscontro proprio nelle iniziali rivendicazioni delle parti, aventi rispettivamente ad oggetto la restituzione dell'indebito maturato per l'appostazione in conto di somme non dovute e il pagamento del saldo risultante dagli estratti conto bancari. 3. — In conclusione, il ricorso è respinto. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per Sez. VI- RG 35298/2019 camera di consiglio 15.7.2021 6 il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio