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Ordinanza — n. 30843/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissal due to lack of specific grounds, ruling specific grounds can be inferred from the whole act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30843/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Tax Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that had dismissed a tax appeal for lack of specific grounds. The Court held that specific grounds are missing only if the appeal is entirely vague, not if they can be clearly inferred from the entire document including premises and conclusions. Consequently, the lower decision was annulled and the case remitted to a newly composed Regional Tax Commission for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992; In tax proceedings, an appeal is inadmissible only if specific grounds are completely absent or absolutely uncertain, as they may be derived from the whole act if the intent to contest is unambiguous.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement inference from whole act procedural preclusion interpretation of appeal validità della tassazione fiscale contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Igs.
Art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.
546/92, ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, per supposta mancanza di specifici motivi di appello, laddove il gravame dell'Amministrazione conteneva motivi di tal fatta.
Art. 14 disp. prel. c.c.
deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15519/2020
c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 15519/2020; Cass.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 20379/2017
15519/2020; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 20379/2017; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 6473/2002
20379/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473/2002).
Cass. n. 687/07
Cass. n. 7585/03
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Testo completo

seguente / ORDINANZA sul ricorso 34326-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro NIASTROI ANNI MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1928/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata 1'11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 34326 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- r. g. 34326/2019 Agenzia delle entrate c/ Mastroianni Maurizio Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza CTR della Calabria n. 1928/2018 depositata il 11.07.2018, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia per difetto di specificità dei motivi l'appello, con conseguente preclusione dell'esame del merito della vertenza, in relazione ad un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 con il quale l'Ufficio aveva rettificato, in base all'applicazione degli studi di settore, il reddito d'impresa dichiarato dalla Mastroianni Carpenterie s.r.I..

Maurizio Mastroianni è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Igs. 546/92, ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, per supposta mancanza di specifici motivi di appello, laddove il gravame dell'Amministrazione conteneva motivi di tal fatta.

2. Il motivo è fondato, in quanto in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 15519/2020; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 20379/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473/2002).

3. Va osservato, infatti, che anche nel processo tributario l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n.n. 687/07; 19639/08). In un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sè, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n.n. 7585/03; 25751/13, 20418/14).

Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 stabilisce infatti che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione "della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto".

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia- anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione. Roma,