Cassation court allows appeal against tax authority for lack of specific signature delegation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the appeal due to a missing signature delegation. The court held that the tax authority failed to prove the specific requirement for a written delegation of signature authority under the relevant tax code. Consequently, the Regional Tax Commission's ruling was overturned and the case was remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, comma 1, DPR n. 600/1973; Art. 17, comma 1 bis, D.Lgs n. 165/2001: The requirement for a signature delegation in tax assessments is satisfied by internal service orders identifying the delegate by their functional qualification, without needing a specific written delegation act or named reference.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26808-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (CR 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DE REGIBUS ARMANDO ENRICO; - intimato - avverso la sentenza n. 5251/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata 1'08/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 26808 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- r.g. n. 26808/2020 Agenzia delle entrate C/ De Regibus Armando Enrico Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che in controversia su impugnazione da parte di Armando Enrico De Regibus titolare dell'omonima ditta individuale di attività di riparazione e manutenzione di apparecchi medicali, di avviso di accertamento per Irap anno 2010 ha rigettato l'appello dell'Ufficio, per mancata dimostrazione da parte dell'Agenzia del requisito del rilascio della delega di firma da parte del Direttore a favore del sottoscrittore, rimanendo pertanto delega in bianco, che rende nullo l'accertamento.
Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:
1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 24 d.lgs. 546/92;
2. Col secondo motivo, violazione dell'art. 42 dpr 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati. 2.1.Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 27871/2018; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; v. anche Cass. 8814/2019, n. 18283/19), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr.
Cass. n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; 2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr.
Cass. n. 8814/2019 cit.). La CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria. Roma, 13 maggio 2021 Il Pre idente Dott.