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Ordinanza — n. 30821/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling payment notices must explicitly detail calculation criteria for new debt items.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30821/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision and remanded the case to a newly composed tribunal. The Commission had invalidated a tax payment notice because it lacked explicit calculation criteria for additional debt items not present in the prior final judgment. The Court held that while referencing the final judgment suffices for confirmed debts, new claims require explicit disclosure of their calculation basis in the payment notice to ensure the taxpayer's right to control the collection procedure.

Regesto Legislator

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Art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 11 d.P.R. n. 602/1973: A tax payment notice referencing a final judicial decision satisfies motivation for confirmed debts but must explicitly state calculation criteria for any new claims included therein.

Parole chiave

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tax payment notice motivation requirement calculation criteria final judgment reference tax collection procedure ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
14-07-2021 -2- Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art.
Art. 11 d.P.R. n. 602/1973
602/1973 e dell'art. 11 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione della cartella di pagamento che richiamava la precedente sentenza della CTP, passata in giudicato, la quale indicava in modo analitico le varie imposte e sanzioni dovute.
art. 11 d.P.R. n. 602/1973
602/1973 e dell'art. 11 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione della cartella di pagamento che richiamava la precedente sentenza della CTP, passata in giudicato, la quale indicava in modo analitico le varie imposte e sanzioni dovute.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1111 del 2018
Cass. n. 21851 del 2018
14-07-2021 -3- deve essere ivi esplicitato e posto a conoscenza del contribuente (Cass. n. 21851 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18348-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ALTOMONTE GIUSEPPINA; - intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 3974/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza n. 69/1/2011 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, passata in giudicato, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Giuseppina Altomonte, rideterminava in C 20.000,00 i maggiori ricavi percepiti dalla contribuente nell'anno 2004. Sulla base di tale pronuncia l'Agenzia delle entrate emetteva cartella con la quale richiedeva il pagamento della somma complessiva di C 24.265,87, comprensiva di interessi e sanzioni. Avverso la suddetta cartella la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che lo accoglieva.

La sentenza veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, con decisione in data 30 ottobre 2019. Osservava la CTR che - come correttamente rilevato dal primo giudice - la cartella riporta unicamente l'ammontare delle singole voci di imposta e delle sanzioni, senza alcun elemento idoneo a individuare i criteri di calcolo, di guisa che l'atto impugnato, non essendo stato preceduto da un avviso di accertamento, risulta illegittimo per difetto di motivazione. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

La contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimaste intimate. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Ric. 2020 n. 18348 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 11 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione della cartella di pagamento che richiamava la precedente sentenza della CTP, passata in giudicato, la quale indicava in modo analitico le varie imposte e sanzioni dovute.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Secondo l'orientamento di questa Corte, l'indicazione nella cartella di pagamento degli estremi degli atti costituenti il presupposto della stessa - nella specie l'avviso di accertamento notificato alla contribuente e la sentenza passata in giudicato, emessa all'esito dell'impugnazione dell'avviso medesimo - consentendo di individuare agevolmente e senza possibilità di errore tali atti, soddisfa l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr.

Cass. n. 1111 del 2018). Si è inoltre precisato che, con riferimento alla cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, il richiamo alla pronuncia giudiziale e all'atto impositivo su cui la stessa è intervenuta, risulta idoneo ad assolvere all'onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere interessato dall'accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle altre ulteriori voci di credito che non sono state in precedenza richieste. Infatti, relativamente a tali voci, è con la cartella di pagamento che, per la prima volta, viene esercitata la pretesa impositiva, con la conseguenza che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione Ric. 2020 n. 18348 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -3- deve essere ivi esplicitato e posto a conoscenza del contribuente (Cass. n. 21851 del 2018). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi ai principi innanzi richiamati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. Il Presidente Antonio Greco ,2C9A7,,E.(;/c)* vuoug DEPOSITATO