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Ordinanza — n. 30818/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but allows it for omitted court costs ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30818/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal on the merits regarding a vehicle tax dispute but allowed the specific ground concerning omitted court costs. The Regional Tax Commission rejected the appeal but issued no decision on expenses, merely stating 'nothing for costs' without reasoning. The court ruled this omission constitutes a substantive defect requiring a new ruling on costs, leading to the cassation of the sentence in that specific aspect.

Regesto Legislator

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Artt. 15, 36 D.L.vo 31/12/1992 n. 546; Artt. 118, 132, 111 Cost.; Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.: The failure to rule on court costs in a decisive judgment constitutes a substantive defect requiring cassation, as it is not a mere material error correctable by special procedure.

Parole chiave

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omitted court costs substantive defect tax appeal dismissal cassation procedure judicial expenses ruling imposta sui veicoli a motore impugnazione di decisioni amministrative crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 15 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 36 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 118, comma 2 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513
794, che è riservata al difensore per conseguire i compensi nei confronti del proprio cliente (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513;
Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012
Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625
4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766
12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963
27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963).
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Testo completo

nte Reo. ORDINANZA g sul ricorso iscritto al n. 13546/2019 R.G., proposto DA Olmeda Alessia, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vergerío di Cesana, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE E l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (già "EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A."), con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Olmeda Alessia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 19 ottobre 2018 n. 7225/07/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2009, ha rigettato l'appello proposto dalla "EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.", con l'adesione della Regione Lazio, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 27 giugno 2016 n. 15648/29/2016, senza adottare alcuna pronunzia sulle spese giudiziali.

La Regione Lazio si è costituita con controricorso. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ed immotivatamente omesso di pronunciare sulle spese giudiziali.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione, tenendo anche conto della preclusione per la parte vittoriosa, al fine di ottenere la condanna alle spese della parte soccombente, della procedura speciale di cui alla Legge 13 giugno 1942 n. 794, che è riservata al difensore per conseguire i compensi nei confronti del proprio cliente (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513;

Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963). 1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ma ha pronunciato "nulla per le spese", senza fornire alcuna motivazione sul punto, nonostante la costituzione in giudizio dell'appellata, che è stata vittoriosa nel merito.2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla sola pronunzia di "nulla per le spese" con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 luglio 2021. IL PR