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Ordinanza — n. 30817/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming lack of motivation for notifying a partner of tax assessment based on company records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30817/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Mario Lampis's appeal against a regional tax commission decision regarding his tax liability as a shareholder. The lower court had upheld the tax authority's notification of an assessment to Lampis by referencing a verification record previously issued to the company, ELLE IMMOBILIARE S.r.l., rather than providing separate detailed reasoning. The court ruled that this practice is legally sound because shareholders of limited liability companies with restricted participation bases have the statutory right to access the company's documentation and underlying justification materials.

Regesto Legislator

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Art. 7 Legge 241/1990; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The obligation to motivate tax assessments notified to shareholders of limited liability companies with restricted participation bases is satisfied by referring to the verification record issued to the company, as shareholders have the right to access the company's documentation.

Parole chiave

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tax assessment motivation shareholder notification limited liability company restricted participation base administrative motivation duty tax verification record Cassazione ordinanza deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
241, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2476 del codice civile
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti.
art. 2476 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3980
Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3980; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 2020, n. 21126
3980; Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 2020, n. 21126; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8754
21126; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8754; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 27 aprile 2021, n. 11095
8754; Cass., Sez. 5", 27 aprile 2021, n. 11095; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2021, n. 12441
11095; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2021, n. 12441).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1783/2019 R.G., proposto DA Lampis Mario, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Paola Allena, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 19 giugno 2018 n. 545/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Lampis Mario ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 19 giugno 2018 n. 545/01/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2005, in dipendenza di utili extra-bilancio percepiti per la partecipazione nella misura del 50% del capitale alla "ELLE IMMOBILIARE S.r.l.", ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro il 7 gennaio 2011 n. 14/01/2011, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto dell'opponibilità al socio dell'avviso di accertamento notificato (sulla base di precedente processo verbale di constatazione) alla società a ristretta base partecipativa. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento notificato al socio dovesse essere accompagnato dall'allegazione del processo verbale di constatazione nei confronti della società.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (in termini:

Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3980; Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 2020, n. 21126; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8754; Cass., Sez. 5", 27 aprile 2021, n. 11095; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2021, n. 12441). 1.2 Dunque, la sentenza impugnata si è attenuta al tale principio, avendo ritenuto che l'avviso di accertamento nei confronti del socio contribuente fosse idoneamente motivato mediante il richiamo al processo verbale di constatazione notificato alla società (a ristretta base partecipativa) e posto a base dell'avviso di accertamento pure notificato alla medesima società.

Difatti, il giudice di appello ha valutato che l'obbligo di motivazione dell'amministrazione finanziaria è stato soddisfatto, «(..) poiché l'atto impugnato contiene specificamente la indicazione delle norme di legge statale, l'indicazione delle ragioni per cui è avvenuto l'accertamento dell'ufficio, che l'avviso di accertamento è stato redatto sulla scorta dei dati contenuti nel processo verbale di constatazione e che copia de/quale è allegato al presente avviso (..)», e che, pertanto, «l'accertamento contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei a giustificare la pretesa, compresa la esplicitazione dei calcoli delle relative sanzioni ed interessi per cui non si può assolutamente parlare di assenza di motivazione».

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 g