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Ordinanza — n. 30816/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax agency appeal as it misrepresents the lower court's ruling on energy tariff cumulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it mischaracterized the lower tribunal's decision regarding energy tariff cumulation. The agency argued that environmental incentives could not be combined with the third energy account, but the lower court had explicitly confirmed their compatibility with the second energy account. The court ruled that the appeal failed to address the actual ratio decidendi of the contested judgment, which focused solely on the second account's applicability based on superior legislative rank.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant misrepresents the ratio decidendi of the lower court's judgment by attacking a non-existent ground of decision.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility misrepresentation of judgment energy tariff cumulation second energy account Tremonti environment incentives Cassazione ordinanza tax litigation procedure esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 13-19 Legge n.388/2000
Nella fattispecie si evidenzia quindi, in modo chiaro, che l'applicazione agli Impianti delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (c.d.
Decreto M.I.S.E. del 6 agosto 2010
Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.6 comma 13-19 Legge n.388/2000, del Decreto M.I.S.E. del 6 agosto 2010 e dell'art.19 del Decreto M.I.S.E.
Art. 19 del Decreto M.I.S.E. del 5 luglio 2012
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15960-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro EUROCOMP & IND. SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA ZAGLIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1242/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l' 11/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 15960 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N. 15960/2019 Agenzia delle entrate c/ Eurocomp e ind SPA Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n.1242/19 dep. 11 marzo 2019, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia sul silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate sulla istanza di rimborso di Eurocomp e ind SPA (del 31/12/13), con la quale si chiedeva l'applicazione delle agevolazioni per risparmio energetico di cui alla cd. "Tremonti ambiente", con conseguente richiesta di rimborso IRES 2010 (derivati dalla operata deduzione del "so- vracosto ambientale" legato alla realizzazione di una serie di impianti fo- tovoltaici).

La CTP aveva accolto il ricorso di Euroconrip e ind Spa con decisione con- fermata dalla CTR, che, pur dando atto della complessità della normativa di riferimento, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito il ricono- scimento delle tariffe incentivanti di cui al c.d. II conto Energia e la cumu- labilità delle suddette agevolazioni con quelle previste dalla cd. Tremonti ambiente, confermando "l'ineccepibilità della richiesta di rimborso IRES di cui all'odierno ricorso di Eurocomp, che porta alla conferma del merito della decisione di primo grado".

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva me- moria, adesiva alla proposta. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.6 comma 13-19 Legge n.388/2000, del Decreto M.I.S.E. del 6 agosto 2010 e dell'art.19 del Decreto M.I.S.E. del 5 luglio 2012, nel relativo combinato disposto, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c, in quanto, le agevolazioni da investimenti ambientali c.d. Tremonti Am- biente, non sono cumulabili con le agevolazioni previste nel c.d. terzo conto energia.

2. Il motivo è inammissibile.

3. La CTR ha statuito, con motivazione congrua, che "la estrema linea di resistenza dell'Agenzia, che ammette che Eurocomp possa avere avuto accesso legittimo alle "tariffe incentivanti del secondo conto energia", ma non tout court al "secondo conto energia" (e questo, a fronte di quanto disposto dai parametri cronologici di cui al D.M. 6/8/10 - terzo contro energia), si scontra tuttavia insuperabilmente - nel giudizio di questa Commissione - con la circostanza che non esiste un concetto di "conto energia", ma solo quello di "tariffe incentivanti" di cui al decreto x,y.

O z; questo, per non dire che l'ammissione della società agli spazi offerti dal DL 8/7/2010 è garantita da una forma normativa non solo precedente, ma anche di rango più elevato rispetto al DM 6/8/2010". È evidente che, nel ricorso, l'Agenzia impugna un preteso capo di sen- tenza che non trova alcun riscontro nella sentenza medesima. Questo perché la sentenza della CTR impugnata non ammette la cumu- labilità delle agevolazioni di cui alla "Tremonti ambiente" con le agevo- lazioni previste dal cd. III Conto Energia, ma ammette, correttamente, la cumulabilità delle suddette agevolazioni con quelle previste dal c.d.

H Conto Energia. Rileva la CTR altresì che è "incontestato tra le parti, in punto di fatto, sulla base della stessa sentenza qui impugnata, che gli impianti in que- stione siano entrati in funzione tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2011". Nella fattispecie si evidenzia quindi, in modo chiaro, che l'applicazione agli Impianti delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (c.d. II Conto Ener- gia) è statuita da una legge dello Stato (art.1 septies L. 129/2010). Detta legge dello Stato ha rango superiore e costituisce inoltre lex spe- cialis rispetto al D.M. del 2010 in forza del quale l'Ufficio assume che agli Impianti siano applicabili le tariffe del c.d.

III Conto Energia. Pertanto la ricostruzione dell'iter motivazionale della sentenza impu- gnata, così come operata dall'Ufficio è fuorviante, con conseguente inammissibilità del ricorso. Con esso infatti l'Agenzia lamenta la cumu- labilità delle agevolazioni previste dal c.d. III Conto Energia, mentre la CTR, non ha in alcun modo deciso su tale questione, facendo esclusivo riferimento, in tema di cumulabilità di agevolazioni, a quelle previste dal cd. H Conto Energia.Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispo- sitivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 7.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 7 luglio 2021 Il Presid