Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal for non-filing within legal time limits and orders costs against the agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible because it was not filed within the statutory time limits required by law. The taxpayer, represented by a defense attorney, requested the dismissal of the appeal and the allocation of litigation costs. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the tax agency to pay the legal costs incurred by the taxpayer's representative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The failure to file an appeal within the prescribed time limits results in a declaration of inadmissibility, which triggers the automatic allocation of litigation costs to the party that notified the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2761-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro ALTISSIMI ACHILLE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 693/13/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:
1. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 693/13/2020, notificato il 16 novembre 2020, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ., giusta certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte dell'i febbraio 2021. Il contribuente Achille Altissimi si è costituito con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, ed ha depositato successivamente memoria e nota-spese, dichiarandosi antistatario e chiedendo la distrazione delle spese di lite.
Considerato che: 1.AI difetto del deposito consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Ritiene questo Collegio, aderendo al corrispondente orientamento di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27571 del 02/12/2020, e precedenti ivi citati in motivazione), che alla dichiarazione di improcedibilità consegua la liquidazione delle spese di lite (determinate in considerazione del rilievo d'ufficio dell'improcedibilità e della riducibilità del contenzioso effettivo alla sua rilevazione) a favore della parte alla quale è stato notificato il ricorso per cassazione non depositato e che ha, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso e richiesto l'iscrizione a ruolo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Ric. 2021 n. 02761 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore distrattario del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. Il Presidente . Lucio kiotti UuUt uottoR OEPOSITATO IN CANCELLER: 0Dr-1,111 ' 2_