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Ordinanza — n. 30797/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal for failure to analyze bank movement proofs against legal presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30797/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his bank movement analysis. The taxpayer argued the lower court failed to rigorously verify his specific proofs against the legal presumption of taxability derived from bank records. The Court held that the appellate judge erred by making generic statements instead of analytically evaluating each transaction to rebut the statutory presumption.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, DPR n. 600/1973; Art. 2729 c.c.: The legal presumption in favor of the Treasury regarding bank movements must be rebutted by the taxpayer through specific, analytical proof linking each deposit to non-taxable operations, obliging the judge to rigorously verify and explicitly state the results of this analysis in the judgment.

Parole chiave

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legal presumption tax bank movement analysis analytical burden of proof tax audit proceedings rebuttal of presumption judicial verification duty tax appeal cassation parzialità dell'esperto

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 1, DPR n. 600/1973
civ., l'omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello avente ad oggetto le circostanze addotte dal ricorrente al fine di offrire la prova contraria rispetto alla presunzione legale relativa di cui all'art. 32, primo comma, del d.P.R.
Art. 2729 c.c.
633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 61 cod. proc. civ.
Artt. 7 e 58, d.lgs. n. 546/1992
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 2729 c.c
633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13112 del 30/06/2020
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18081 del 2010
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22179 del 2008
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26018 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5510-2020 proposto da: LAGORIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIA BOGGET11, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRETTO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA UFFICIO CONTROLLI , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1407/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTATIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.11 dott. Massimo Lagorio, di professione medico odontoiatra, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, all'esito di indagini bancarie, in materia di Irpef ed Irap, per l'anno d'imposta 2010.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello avente ad oggetto le circostanze addotte dal ricorrente al fine di offrire la prova contraria rispetto alla presunzione legale relativa di cui all'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2020 n. 05510 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- violazione e la falsa applicazione dell' art., 61 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice a quo affermato di non poter disporre una consulenza tecnica d'ufficio «che accerti l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai clienti del professionista in sede di procedimento penale», mentre lo stesso contribuente aveva piuttosto sollecitato che venissero valutate, se necessario anche ricorrendo ad una consulenza tecnica nel giudizio tributario, le risultanze della perizia disposta in sede di procedimento penale sui medesimi fatti, depositata nel giudizio d'appello dallo stesso dott.

Lagorio (come da puntuali indicazioni di cui al ricorso, che ne riproduce altresì ampio stralcio). 2.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, se non la loro sostanziale sovrapponibilità. La lettura complessiva del corpo di entrambi i motivi, a prescindere dalla rubricazione del mezzo, evidenzia univocamente come con essi il contribuente si dolga, nella sostanza, che la CTR abbia violato l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non valuTdo se il ricorrente, attraverso la documentazione prodotta -lin dal primo grado ed in appello (individuata specificamente e richiamata nel ricorso, con puntuale indicazione del grado e degli atti processuali cui è stata allegata), avesse o meno offerto la prova analitica, contraria alla presunzione legale relativa, della quale era onerato.

Il motivo è fondato. Infatti «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. Ric. 2020 n. 05510 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.» ( Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016). In ordine alla prova liberatoria che il contribuente ha l'onere di fornire, questa Corte ha chiarito che « In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018).

Successivamente, è stato ribadito, anche recentemente, che « In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar Ric. 2020 n. 05510 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -4- conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020). Nel dettaglio, poi, la prova, non generica ma analitica (sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015 e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), deve essere «idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014)» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020, cit., in motivazione).

All' onere della prova analitica gravante sul contribuente corrisponde quindi l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica. Nella fattispecie sub iudice, il giudice d'appello non ha fatto corretta applicazione di tali canoni giuridici, in quanto ( pur dando atto, nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, che l'appellante aveva proposto il relativo motivo) si è limitato ad affermazioni generiche ed astratte sull' esistenza e sul contenuto della predetta presunzione, sottraendosi totalmente alla verifica analitica delle prove offerte dal contribuente.

Quanto sinora argomentato si estende anche al secondo motivo di ricorso, con la precisazione che l'incongruo riferimento della CTR alli ovvia inammissibilità di una « perizia che accerti l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai clienti Ric. 2020 n. 05510 sez. MT - ud. 15-09-2021 -5- del professionista in sede di procedimento penale» non equivale all'effettiva valutazione, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio, della perizia penale prodotta dal contribuente nel giudizio di merito. 2.2. L'accoglimento del ricorso comporta il rinvio alla CTR per i necessari accertamenti in fatto.

P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla et! L,C1,1Q- Commissione tributaria regionale della LiguriaNcui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di