Cassation court dismisses appeal due to insufficient reasoning failing constitutional minimum requirements for tax refund case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding an excessive IRPEF withholding on a severance allowance. The court found the lower court's reasoning insufficient because it merely referenced a Constitutional Court ruling without adequately addressing complex regional legislative changes affecting the calculation. Consequently, the decision was quashed and remanded to a different regional commission for a new ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 111, comma 1, Cost.: A court decision must meet the constitutional minimum of reasoning, requiring a coherent logical exposition that allows for control over the correctness of the judgment, rather than a mere reference to prior jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte Rep. ORDINANZA 3 5 sul ricorso iscritto al n. 2562/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Landolina Beniamino Maria, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Gabriella Lombardo, con studio in Palermo, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: angelalombardo@legalmailit), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 24 ottobre 2019 n. 6103/09/2019, notificata 1'11 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 24 ottobre 2019 n. 6103/09/2019, notificata 1'11 novembre 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso per l'IRPEF trattenuta in eccedenza dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta) sull'indennità di buonuscita" (a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego con la Regione Sicilia), ha accolto l'appello proposto da Landolina Beniamino Maria nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo col n. 6113/07/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'apporto contributivo del lavoratore subordinato per la formazione del trattamento di fine rapporto fosse pari alla misura del 55,56%. Landolina Beniamino Maria si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 132 cod.proc. civ. e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale della Sicilia 26 marzo 2002 n. 2, in combinato disposto con gli artt. 30 della Legge Regionale della Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2 e 10, comma 1, della Legge Regionale della Sicilia 9 maggio 1986 n. 21, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello con motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 luglio 1986 n. 178.
RITENUTO CHE:
1. Va premesso che l'incompletezza della copia del ricorso per cassazione che è stata sottoposta al relatore per la formulazione della proposta (a causa della mancanza di alcune pagine rispetto all'originale) non conteneva, all'apparenza, la specifica indicazione di alcun motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.. Pertanto, la proposta del relatore ha erroneamente ritenuto che il ricorso fosse assolutamente carente di specificità in relazione alla prospettazione delle doglianze sulla sentenza impugnata. Viceversa, valutando il testo completo dell'atto introduttivo (con l'espressa rubricazione dell'unica censura) in sede di adunanza camerale, il motivo è fondato. 1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante:
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto). Invero, il giudice del gravame si è limitato ad un laconico richiamo alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 luglio 1986 n. 178 [la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi 1 e 4, della Legge 26 settembre 1985 n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 1032), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.], senza dar minimamente conto della complessa evoluzione - anche sul piano intertemporale, in relazione alla maturazione dell'anzianità di servizio ovvero alla cessazione del rapporto di pubblico impiego - del quadro normativo con la sovrapposizione di diversi interventi della legislazione regionale in materia (in particolare: artt. 7 e 30 della Legge Regionale della Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, 11 della Legge Regionale della Sicilia 10 febbraio 1963 n. 11, 10 della Legge Regionale della Sicilia 9 maggio 1986 n. 21, 17 della Legge Regionale della Sicilia 15 giugno 1988 n. 11, 5 della Legge Regionale della Sicilia 26 marzo 2002 n. 2, 20 della Legge Regionale della Sicilia 29 dicembre 2003 n. 21), dei quali si imponeva un opportuno coordinamento sistematico ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile al trattamento fiscale dell'indennità di buonuscita liquidata dalla Regione Sicilia al contribuente dopo il collocamento a riposo.
Per cui, stante anche l'omessa indicazione della norma fondante la pretesa del contribuente ad una diversa determinazione dell'abbattimento ai fini dell'IRPEF, si può concludere che la motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale.
2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettua