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Ordinanza — n. 30794/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional court dismissal due to lack of specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30794/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of the agency's second-instance appeal. The Regional Court had rejected the appeal for lacking specific grounds, but the Cassation Court found the second-instance act contained specific criticisms of the first-instance decision. Consequently, the Cassation Court quashed the Regional Court's ruling and remanded the case for a new evaluation based on the proper application of specific appeal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 112 c.p.c.: The second-instance appeal in tax proceedings must contain specific grounds of objection; if the administrative body merely reiterates first-instance arguments without new specific criticisms, the appeal lacks the required specificity and must be rejected.

Parole chiave

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tax appeal specificity second instance grounds Regional Tax Court Cassation quashing IRPEF tax assessment impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 1 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs.
Art. 1 d.lgs. 546/1992
Cass. 10801 del 2016, non massimata).
Art. 112 c.p.c.
Art. 279 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23532/2018
Cass. n. 7369/2017
Cass. n. 7369/2017; Cass.
Cass. n. 1200/2016
7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass.
Cass. n. 3064/2012
1200/2016; Cass. n. 3064/2012).
Cass. 10801 del 2016
Cass. 10801 del 2016, non massimata).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8389-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SCALA Salvatore; - intimato - avverso la sentenza n. 1104/02/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA ed IRAP relativamente all'anno d'imposta 2005 nei confronti di Salvatore SCALA, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi ritenendo, «per altro verso», «immune da alcun vizio logico-giuridico», la motivazione della sentenza di primo grado; avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, «l'Ufficio aveva puntualmente censurato la sentenza della CTP (trascritta in narrativa) contestando, con specifici motivi di gravame, la ratio decidendi sulla quale essa era fondata».

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, nell'atto di appello, fotoriprodotto per autosufficienza nel presente ricorso, l'Agenzia delle entrate aveva evidenziato che la sentenza di primo grado, «ingiusta e gravatoria su punti decisivi della controversia», andava riformata in quanto i giudici di primo grado, che avevano annullato l'atto impositivo ritenendo «la motivazione rinvenibile nell'accertamento di che trattasi inidonea a giustificare la prevalenza del risultato ottenuto con il metodo analitico-induttivo rispetto alle risultanze dello studio di settore» (sentenza di primo grado, pag. 6), non avevano considerato che l'accertamento «non è basato sullo studio di settore ma lo considera solo al fine di disattendere l'indice di rotazione di magazzino in esso indicato», bensì «su ammissioni di parte [...] e su dati estrapolati dalla contabilità della parte», », specificamente indicati nell'atto di impugnazione (v. appello dell'Ufficio, pag. 11 del ricorso in esame).

4. Può pertanto affermarsi che nella specie l'atto di appello contiene delle specifiche critiche alla decisione assunta dai giudici di primo grado sicché la decisione impugnata va cassata anche perché assunta in insanabile contrasto con i principi giurisprudenziali in materia. Invero, nel processo tributario vige il principio per cui anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata;

Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).

5. Il secondo motivo, con cui è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 279 cod. proc. civ. per avere la CTR pronunciato nel merito nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ed il terzo, peraltro dedotto in via subordinata, incentrato sulla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente resa con riferimento alle questioni di merito esaminate dai giudici di appello nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, restano assorbiti (cfr. Cass. 10801 del 2016, non massimata).

6. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà a rivalutare la vicenda processuale attenendosi ai principi sopra enunciati e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14/07/2021 Il Presidente Anto