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Ordinanza — n. 30784/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling urgent notification requires specific urgency tied to current tax claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30784/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione allowed the tax company's appeal against a lower court that had upheld a tax assessment. The lower court had justified notifying the taxpayer before the standard 60-day defense period based on impending deadlines for prior years' violations. The court ruled this reasoning invalid because urgent notification must specifically relate to the current tax claim, not unrelated past deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212; Urgent notification of tax assessment requires specific urgency directly related to the current tax claim, not general procedural deadlines for prior years.

Parole chiave

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tax assessment notification urgent notification exception tax defense period tax audit procedure Cassazione Corte fiscal investigation tax liability claim tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
212, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2014, n. 3142
Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2015, n. 13032
3142), l'emersione di nuovi fatti nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi (Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2015, n. 13032;
Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602
Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598
16602; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598;Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397
7598;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424
8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478
9424; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478) o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2587
16478) o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2587).
Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2012, n. 11944
7 della legge citata, l'obbligo di motivazione si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2012, n. 11944;
Cass., sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1869
Cass., sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1869; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2595
1869; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2595).
Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2014, n. 14287
Quindi, le ragioni d'urgenza devono anche essere specificamente riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso (Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2014, n. 14287).
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Testo completo

te Rep . ORDINANZA Q,U-011 308(/ sul ricorso iscritto al n. 3699/2020 R.G., proposto DA la "GF LOGISTIC S.p.A.", con sede in Salerno, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Cantillo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 24 giugno 2019 n. 5508/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "GF LOGISTIC S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno il 24 giugno 2019 n. 5508/05/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRES relativa all'anno d'imposta 2010, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno 1'11 gennaio 2017 n. 234/10/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che la notifica al contribuente dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione fosse giustificata da motivate ragioni d'urgenza. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'instaurazione del contraddittorio preventivo (con la concessione di un termine di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di contestazione per l'esercizio del diritto di difesa) fosse stata osservata ai fini dell'emanazione dell'avviso di accertamento, nonostante l'insussistenza di ragioni di particolare e motivata urgenza per l'anticipazione.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa (tra le tante:

Cass., Sez. 6^-5, 9 novembre 2015, n. 22786; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2016, n. 5149; Cass., Sez. 6^-5, 10 aprile 2018 n. 8749; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15755; Cass., Sez. 5", 5 maggio 2021, n. 11685). Tra le circostanze non necessariamente ascrivibili all'inerzia dell'amministrazione finanziaria, la giurisprudenza ha considerato rilevanti in diritto anche la scoperta o conoscenza di nuovi fatti emersi nel corso di indagini fiscali (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2014, n. 3142), l'emersione di nuovi fatti nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi (Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2015, n. 13032;

Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2015, n. 16602; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2016, n. 7598;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8397), il grave stato di insolvenza del contribuente (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2014, n. 9424; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2014, n. 16478) o le reiterate condotte penali tributarie del contribuente (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2587). Ad ogni modo, si è anche detto che, in tema di avviso di accertamento, l'esonero dall'osservanza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, opera in presenza del requisito dell'urgenza dell'emissione dell'atto, anche se in questo non sia enunciato il fatto determinativo dell'urgenza, poiché, a norma dell'art. 7 della legge citata, l'obbligo di motivazione si riferisce esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali (Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2012, n. 11944;

Cass., sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1869; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2014, n. 2595). Quindi, le ragioni d'urgenza devono anche essere specificamente riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso (Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2014, n. 14287). Per cui, la scoperta o conoscenza di nuovi fatti può assumere rilevanza sempre e soltanto in relazione alla pretesa impositiva per l'anno di riferimento. 1.2 Nella specie, a ben vedere, il giudice di appello non si è conformato al principio enunciato, avendo ritenuto che la imminente scadenza dei termini decadenziali per l'accertamento di violazioni relative alla medesima imposta per annate precedenti potesse giustificare di per sé l'abbreviazione del termine dilatorio di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione.

Là dove la prospettazione delle ragioni d'urgenza, anche se al di fuori del contesto letterale dell'avviso di accertamento, consente l'abbreviazione del termine dilatorio per l'amministrazione finanziaria soltanto in presenza di fatti rilevanti ed incidenti sulla pretesa impositiva a cui il medesimo si riferisce. Per cui, la deduzione circa la potenziale decadenza del potere di accertamento con riguardo a violazioni relative alla medesima imposta per annate precedenti esula dalle ragioni tutelabili ai fini dell'abbreviazione dello spatium deliberandi.

3. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 14 luglio 2021. IL PRESIDENTE Dott. Ant