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Ordinanza — n. 30724/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates appeal due to apparent reasoning violating constitutional minimum for judicial motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30724/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted the tax authority's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower court to retry the case. The appellant argued the second-instance judgment suffered from 'apparent reasoning,' failing to provide a logical basis for accepting the appeal. The court agreed, finding the reasoning insufficient to meet constitutional standards despite the existence of a written decision.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: A judgment is void if its reasoning is merely apparent, failing to provide a logical and coherent basis that allows for a constitutional minimum of control over the decision-making process.

Parole chiave

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apparent reasoning judicial motivation constitutional minimum tax appeal cassation procedure esenzione dall'IVA indagine per frode iva imposta sui cani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 1, 2 e 36 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 132 e 274 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 111 Cost
Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248
Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400
13248; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288
8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5", 13 aprile 2021, n. 9627
9288; Cass., Sez. 5", 13 aprile 2021, n. 9627).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22635/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Mannino Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Paino, con studio in Palermo, nonché dall'Avv. Salvatore Taverna e dall'Avv. Anna Stefanini, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 9 maggio 2019 n. 2798/14/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, '303 convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 9 maggio 2019 n. 2798/14/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2003, in dipendenza della disconosciuta esenzione per l'acquisto di bestiame da un fornitore di un paese comunitario, ha accolto l'appello proposto da Mannino Vincenzo nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 14 dicembre 2006 n. 539/07/2006, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'amministrazione finanziaria non avesse provato la ricorrenza di un'operazione soggettivamente inesistente. Mannino Vincenzo si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132 e 274 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso il giudice di secondo grado l'accoglimento dell'appello con motivazione meramente apparente. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6"-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5", 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'inadeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla affermata carenza di prova da parte dell'amministrazione finanziaria sulla fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza della frode da parte del contribuente, in totale trascuratezza degli elementi forniti in tal senso nel processo verbale di constatazione della polizia tributaria e richiamati nelle controdeduzioni dell'amministrazione finanziaria (la cui trascrizione è riportata in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza).Invero, il giudice del gravame si è laconicamente limitato a rilevare «come l'Amm.ne Fin.

Non abbia prodotto alcuna concreta prova né sulla fittizietà del fornitore, né sulla consapevolezza del destinatario della evasione di imposta», senza dar minimamente conto della irrilevanza e/o dell'insufficienza probatoria degli elementi addotti a riscontro della conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti. Per cui, la motivazione del decisum non raggiunge la soglia del minimo costituzionale.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma n