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Ordinanza — n. 30716/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax amnesty for a company does not automatically exempt its partners from transparency tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30716/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The agency argued that the Regional Commission erred by relying on a generic notice of assessment when the company had already benefited from a tax amnesty. The court held that while amnesty is a personal right, the financial data from the company's amnesty-qualified assessment serves as a valid reference for determining the partner's share of participation income under transparency rules. Consequently, the Regional Commission had sufficient elements to proceed with the assessment against the individual partner.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 917/86; Art. 38 DPR 600/73: Tax amnesty granted to a company does not automatically exempt its partners from tax assessment under the transparency regime, as the administration retains the power to assess partners based on the company's declared income as a reference point.

Parole chiave

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tax transparency regime company tax amnesty individual partner liability participation income assessment fiscal amnesty effects segreto fiscale proventi esenti da imposta rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR 917/86
Art. 38 DPR 600/73
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 360 comma 10 nr 3 cpc
5 dPR 917/86, 38 dPR 600/73 in relazione all'art. 360 comma 10 nr 3 cpc ; si sostiene la CTR abbia errato nel reputare la genericità della contestazione dal momento che nel giudizio di primo grado era stato depositato il processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25468/2015
Cass. 25468/2015 e 11602/2016).
Cass. 11602/2016
Cass. nr. 12214/2010
Cass. 27731/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11553-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SEGRETO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CUCINOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1874/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1. Segreto Giuseppe, socio della società SE.PI. snc, impugnava l'avviso di accertamento il quale l'Ufficio rettificava il reddito di partecipazione effettuando la ripresa fiscale Irpef per l'anno di imposta 2000 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società, accoglieva il ricorso essendo stato annullato l'accertamento nei confronti della società per avere la stessa usufruito del condono 3. Sull'impugnazione dell'Ufficio la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello rilevando che, avendo la società aderito al condono, l'Ufficio non aveva fornito elementi per poter determinare il reale reddito della società onde poter imputarlo anche al socio per trasparenza. 4 Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

Segreto Giuseppe si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 11553 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- 1.Con l'unico motivo l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 dPR 917/86, 38 dPR 600/73 in relazione all'art. 360 comma 10 nr 3 cpc ; si sostiene la CTR abbia errato nel reputare la genericità della contestazione dal momento che nel giudizio di primo grado era stato depositato il processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società.

2. Il motivo è fondato. 2.1 La questione posta all'attenzione di questo Collegio è costituita dagli effetti del condono chiesto ed ottenuto dalla società di persone sull'accertamento fiscale esteso nei confronti del socio per trasparenza 2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte <<in tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nel confronti del soci, preclusioni all'accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l'esercizio di un diritto del contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l'irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto al soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto - dovere dell'amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti" (cfr.

Cass. 25468/2015 e 11602/2016). 2.2 E' stato inoltre precisato che << il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio; fermi restando tutti i diritti dell'Erario Ric. 2020 n. 11553 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l'imponibile preso a base dall'Ufficio per l'ammissione della società al beneficio può essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società e quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest'ultimo, si tenga conto dell'imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa» ( cfr.

Cass nr. 12214/2010 27731/2006) 2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'Ufficio, sulla scorta dell'originario processo verbale emesso nei confronti della società, che si è avvalsa del condono, l'Ufficio ha fatto valere la pretesa fiscale nei confronti del socio nei limiti dell'imputazione per trasparenza notificandogli l'impugnato avviso accertamento; la CTR aveva quindi a diposizione tutti gli elementi per poter decidere circa l'an ed il quantum del reddito di partecipazione del socio. 3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso ;l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

PQM La Corte; accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento. Così deciso nella Camera