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Ordinanza — n. 30562/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against judge recusal order due to lack of finality and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30562/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the order rejecting the recusal request lacks the necessary finality to be challenged via extraordinary appeal. The appellant argued for a judge's recusal in an enforcement proceeding, but the court noted that such orders are not directly appealable. Instead, any potential bias caused by the judge is addressed through nullity grounds within the main trial itself.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An order rejecting a request for recusal of a judge is not subject to extraordinary appeal to the Court of Cassation because it lacks finality, with any alleged bias instead being raised as a ground for nullity within the ongoing proceedings.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility judge recusal order lack of finality nullity of judicial act procedural exhaustion istanza di ricusazione tardiva opposizione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18611/2020
Cass. 2562/2016
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 32514-2()2()proposto da: CAR1I i A VINCKNZO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTI'. DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro D'OVIDIO MATTI A; - intimato - avverso il decreto RG 2454/2020 del TRIBUNALI', di ANCONA, depositato il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CI USEPPV CRICENTI. RITI NUR) CHF Vincenzo Carella ricorre avverso un decreto con cui il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile, per tardività, un ricorso per ricusazione, da lui proposto contro i componenti dell'intero collegi() giudicante, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Propone questione di legittimità costituzionale e quattro motivi di ricorso. CONSIDERATO CHE Il ricorso è inammissibile. Vale la regola per cui l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte), manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus".

L'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. 18611/ 2020; Cass. 2562/ 2016). Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il Ric. 2020 n. 32514 sez. M3 - ud. 13-04-2021 -2- pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma "13 aprile 2021 Il Presidente .\/t,c)465tt (Ai - ELLERIA alt,NcEux \L ERTO Laura Co