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Ordinanza — n. 30558/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows double assessment terms for VAT and income tax but rejects them for regional tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30558/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court partially allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding tax assessment deadlines. The court found that the lower court incorrectly applied new 2015 laws to assessments notified in 2011, violating established case law requiring double terms for serious tax crimes. Consequently, the appeal was accepted for VAT and income tax but rejected for regional tax, which lacks a corresponding criminal penalty provision.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015; Art. 1 comma 132 L. 208/2015: The double assessment term applies to tax violations constituting criminal offenses regardless of subsequent prosecution status, but does not apply to taxes without associated criminal penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment deadlines double term provision serious tax offenses transitional provisions criminal penalty requirement VAT and income tax regional tax exclusion ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015
La CTR ha ritenuto che non ricorresse nella fattispecie l'ipotesi di raddoppio dei termini per l'accertamento, in applicazione della disciplina sopravvenuta nel corso dell'anno 2015 (art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015, in vigore dal 2 settembre 2015 e art.
Art. 1 comma 132 L. 208/2015
2 comma 3 d.lgs. 128/2015, in vigore dal 2 settembre 2015 e art.
Art. 43 dpr 600/73
208/2015, nonché art. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72, dovendosi ritenere applicabile il beneficio del raddoppio dei termini trattandosi di accertamenti notificati il 7 aprile 2011 e quindi prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art.
Art. 57 dpr 633/72
600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R.
art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015
La CTR ha ritenuto che non ricorresse nella fattispecie l'ipotesi di raddoppio dei termini per l'accertamento, in applicazione della disciplina sopravvenuta nel corso dell'anno 2015 (art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015, in vigore dal 2 settembre 2015 e art.
art. 2 d.lgs. 128/2015
43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72, dovendosi ritenere applicabile il beneficio del raddoppio dei termini trattandosi di accertamenti notificati il 7 aprile 2011 e quindi prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 2 d.lgs. 128/2015.
articolo 405 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25 luglio 2011, n. 247
Cass. n. 16728 del 2016
128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; conf.
Cass. n. 26037 del 2016
Cass. n. 26037 del 2016); 2.2.È stato altresì successivamente e conformemente affermato che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art.
Cass. n. 33793 del 19/12/2019
(Cass. n. 33793 del 19/12/2019; n.
Cass. n. 11620 del 14/05/2018
Cass. n. 9974 del 15 maggio 2015
Cass. n. 20435/2017
Cass. n. 4775/2016
Cass. n. 26311 del 2017
Cass. n. 23629 del 2017
Cass. n. 10483 del 2018
Cass. n. 4742/2020
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Ordinanza — n. 35207/2022 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal regarding double statute of limitations for tax assessments. The court rejects the argument that the extension applies to assessments notified after September 2015. The decision upholds the lower court's ruling on procedural time limits. The court finds the taxpayer's arguments regarding the extension of the limitation period to be unfounded. The ruling confirms that the specific notification date falls outside the extended period. The court emphasizes the strict application of the statutory time limits for tax assessments. The decision clarifies the temporal scope of the extended limitation period. The court maintains that the lower court correctly applied the relevant tax laws. The appeal is dismissed due to the lack of merit in the taxpayer's claims. The judgment reinforces the importance of adhering to statutory deadlines in tax proceedings.
Ordinanza — n. 8679/2025 — snciv
Cassation court allows tax agency's appeal, quashing lower court for failing to verify extra-accounts against invoices.
Ordinanza Interlocutoria — n. 25707/2022 — snciv
Italian Supreme Court remands tax appeal case regarding IRAP statute of limitations and penalty doubling rules.
Ordinanza — n. 36485/2022 — snciv
Cassation court partially allows tax appeal regarding IRAP limits, dismissing other grounds for invalidity.
Ordinanza — n. 4818/2022 — snciv
Cassation court annuls regional tax commission decision for lack of reasoning regarding doubled tax assessment terms.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2734-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro BASTA SILVANO; - intimato - avverso la sentenza n. 2440/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 02734 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg 2734 2020 Agenzia delle entrate ci Basta Silvano Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di Silvano Basta di avvisi di accertamento per Iva, Irpef, Irap anni 2002/2004, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto che non ricorresse nella fattispecie l'ipotesi di raddoppio dei termini per l'accertamento, in applicazione della disciplina sopravvenuta nel corso dell'anno 2015 (art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015, in vigore dal 2 settembre 2015 e art. 1 comma 132 I. 208/2015, in vigore dal 10 gennaio 2016), per cui gli avvisi in contestazione, emessi in base a pvc del 6.6.2010, non potevano beneficiare del raddoppio dei termini.

Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 2 comma 3 d.lgs. 128/2015, e art. 1 comma 132 I. 208/2015, nonché art. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72, dovendosi ritenere applicabile il beneficio del raddoppio dei termini trattandosi di accertamenti notificati il 7 aprile 2011 e quindi prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 2 d.lgs. 128/2015.

2. Il motivo è fondato. 2.1.La statuizione della CTR si pone in insanabile contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi dì accertamento per i periodi ì d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della 1. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; conf.

Cass. n. 26037 del 2016); 2.2.È stato altresì successivamente e conformemente affermato che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d.

Igs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un "favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (Cass. n. 33793 del 19/12/2019; n. 11620 del 14/05/2018). 2.3.Nelle citate pronunce questa Corte ha avuto cura di precisare:

a) che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell'ufficio tributario ma che deve i essere accertato dal giudice;

b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/16, cit.);

c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l'accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. n. 128 del 2015, art.

2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati - come nel caso in esame, in cui gli atti impositivi risultano notificati in data 23/05/2011 - si applica la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto; 2.4.Pertanto, con riferimento ad avviso di accertamento emesso e notificato nell'anno 2011, come nella fattispecie qui vagliata, è del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato e persino l'omissione di quella comunicazione, perché quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti.

3. Per le indicate ragioni il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP posto che, «non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione ternporis (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017, n. 10483/2018, n. 4742/2020).

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA e IRPEF e rigettato quanto alla ripresa a fini IRAP e rinviato alla competente CTR per l'esame delle questioni inerenti alle predette imposte (IVA ed IRPEF), rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso con riferimento a Irpef e Iva, lo rigetta con riferimento all'Irap; cassa la sentenza impugnata in relazione alla ripresa a tassazione ai fini Irap, con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese del presente