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Ordinanza — n. 30556/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows leasing company's appeal, ruling only the user pays car tax, not the lessor, under specific laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30556/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Regional Tax Authority's decision which had imposed joint liability on both the leasing company and the vehicle user for car tax. The company argued that only the user should be responsible based on recent legislative interpretations. The court agreed, citing its own 2019 precedents that established the user as the sole taxpayer during the specified period, thereby rejecting the authority's claim of concurrent liability.

Regesto Legislator

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Art. 9 bis d.l. 78/2015; Art. 10 d.l. 113/2016: In financial leasing arrangements, the obligation to pay the vehicle tax falls exclusively on the user, excluding the lessor from concurrent liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
financial leasing liability automobile tax payment concurrent liability rejection user sole taxpayer leasing company exemption leasing locazione immobiliare concessionario di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 9 bis d.l. 78/2015
Art. 10 d.l. 113/2016
Art. 5 d.l. 953/1982
Art. 4 d.l. 212/2000
Art. 1292 c.c.
Art. 1294 c.c.
Art. 1299 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13132/2019
Cass. n. 13133/2019
Cass. n. 13135/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17243-2019 proposto da: SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27 presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAN ZARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2746/8/2018 della COMMISSIONE TRIUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO GIOVANNI CONTI. Ric. 2019 n. 17243 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Fatti e ragioni della decisione La CTR dell'Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla società Selmabipiemme leasing spa contro l'avviso di accertamento relativo al pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2010 di un'autovettura della stessa, esercente l'attività di concedente di veicolo in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore—aart.9 bis I.n.125/2015 di conversione del d.l.n.78/2015, art.10 d.l.n.113/2016, c.6 e 7- era risultata la legittimazione concorrente dell'utilizzatore del veicolo e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi., La Regione ‹Lazio si è 'costituita con controricorso, pure depositando memoria con rinuncia al controricorso La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione degli artt.9, c.9-bis del din.78/2015, convertito dalla I.n.125/2015, nonché dei commi 6 e 7 dell'art.10 del d.l.n.113/2016, convertito con modificazioni dalla I.n.160/2016 e della'rt.4 della I.n.212/2000. Secondo la ricorrente il quadro giuridico di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di escludere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all'anno 2009 ed anteriore al 2016.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.5 c.25 d.l.n.953/1982, convertito dalla I.n.53/1983, come modificato dall'art.7 I.n.99/2009, nonché del comma 9-bis dell'art.9 c.I. n. 78/2015, conv. dalla I.n.125/2015 e degli artt.1292, 1294 e 1299 c.c. La CTR avrebbe male interpretato l'art.5 c.29 l.n.99, cit. ritenendo che lo stesso ammettesse la responsabilità concorrente di utilizzatore e concedente. I motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono entrambi fondati. Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte-Cass.nn.13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l'utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.

A tali principi, espressi a conclusione di un ragionato iter motivatorio che va condiviso, la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va annullata e potendosi decidere senza ulteriori accertamenti, il ricorso introduttivo va accolto e l'avviso di accertamento impugnato va annullato. Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla materia fatta oggetto di plurimi interventi normativi, per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società, annullando l'atto impugnato.

Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso 1'8.7.2021 in Roma. Il Preside te ( DE