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Ordinanza — n. 30543/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal regarding seismic tax relief for Sicilian earthquake victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30543/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal ruling that granted tax refunds to victims of the 1990 Sicily earthquake. The authority argued the lower court incorrectly calculated the deadline for filing refund requests and improperly extended benefits to business operators under EU law. The court upheld the lower decision, confirming that the specific seismic tax relief law applies automatically to those who paid the tax and that the refund right is not limited to non-business entities.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 665 I. n. 190/2014; Art. 9 comma 17 I. n. 289/2002: The tax relief for 1990-1992 seismic victims constitutes an ius superveniens allowing automatic refunds for those who already paid, without restricting eligibility based on subsequent business activity status.

Parole chiave

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seismic tax relief automatic refund right ius superveniens principle tax neutrality violation business operator eligibility filing deadline error subsidiary taxpayer standing rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 665 della I. n. 190 del 2014
289/2002: la sentenza impugnata avrebbe individuato erroneamente il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2004 e non il 14/04/2008; che, mediante il secondo, l'Ufficio assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 I.
Art. 9 comma 17 della I. n. 289 del 2002
546/1992 e dell'art. 9 I.
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
289/2002, 107 e 108 TFUE e della Decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell'incompatibilità con il diritto comunitario degli artt.
Art. 1 comma 665 I. n. 190/2014 come modificato dall'art. 16 octies del D. L. 91/2017
289/2002: la sentenza impugnata avrebbe individuato erroneamente il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2004 e non il 14/04/2008; che, mediante il secondo, l'Ufficio assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 I.
artt. 112 c.c
190/2014, nonché degli artt. 112 c.c., 9 comma 17° I.

Giurisprudenza citata

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C-82/2014
13-07-2021 -3- 2015, in C-82/2014 (Sez.
Sez. 6-5, n. 9577 del 12/06/2012
Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017
"sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017;
Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017
Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez.
Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016
15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016); che, d'altronde, la legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13727-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FLORIDIA FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 1175/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 31/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello di Francesco Floridia e rigettato il suo appello incidentale contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest'ultima aveva accolto in parte l'impugnazione del contribuente contro il silenzio rifiuto dell'Ufficio su un'istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992; Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 2° D.

Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 9 I. n. 289/2002: la sentenza impugnata avrebbe individuato erroneamente il dies a quo per la presentazione dell'istanza di rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2004 e non il 14/04/2008; che, mediante il secondo, l'Ufficio assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 I. n. 190/2014, nonché degli artt. 112 c.c., 9 comma 17° I. n. 289/2002, 107 e 108 TFUE e della Decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell'incompatibilità con il diritto comunitario degli artt. 8 e 9 legge n. 289/2002 e quindi dell'impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d'impresa; che, col terzo, si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 665 I. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16 octies del D.

L. 91/2017, convertito in I. n. 123/2017, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata Ric. 2018 n. 13727 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- avrebbe illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, in forza dello svolgimento di attività d'impresa, anche a seguito dello ius superveniens; che l'intimato non ha resistito; che il primo motivo è infondato; che, infatti, l'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della I. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 (Sez. 6-5, n. 15252 del 22/07/2016); che il secondo motivo è infondato; che il rimborso in questione riguarda solo le imposte dirette; che, pertanto, non è applicabile al caso di specie quella giurisprudenza secondo la quale, in tema d'IVA, il diritto comunitario osta all'applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio Ric. 2018 n. 13727 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- 2015, in C-82/2014 (Sez. 6-5, n. 16923 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 25278 del 16/12/2015); che, per converso, si deve in questa sede ribadire il principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.

Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 6- 5, n. 9577 del 12/06/2012); che il terzo motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017;

Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016); che, d'altronde, la legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nell'art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di Ric. 2018 n. 13727 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio. che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presidente Dr. Ant