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Ordinanza — n. 30541/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax tribunal ruling on litigation costs allocation in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30541/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alberto Campegiani's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to terminate the proceedings due to tax payment. The applicant argued the tribunal incorrectly calculated litigation costs by considering only the appeal stage rather than the entire procedure. The court ruled that the tribunal's approach was valid because the decisive element of payment was only presented in the appeal stage, allowing for a virtual default judgment on costs.

Regesto Legislator

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Art. 46 comma 1° D. Lgs n. 546/1992; Art. 15 comma 1 D. Lgs n. 546/1992: The tax tribunal may compensate litigation costs based on a comprehensive evaluation of the dispute, even when declaring the subject matter extinguished, provided the losing party is determined by the principle of virtual default.

Parole chiave

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tax proceedings litigation costs virtual default tax tribunal procedural economy contenzioso tributario accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 46 comma 1° D. Lgs n. 546/1992
10553 del 07/05/2009); che la CTR ha in effetti esaminato tutti i quattro motivi del gravame; che sotto il suddetto profilo, non si pone una prospettiva differente, per il fatto che il giudizio riguarda un processo tributario, giacché l'art. 46 comma 1° D.
Art. 15 comma 1 D. Lgs n. 546/1992
546/1992 autorizza la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (Sez.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 dei 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012
546/1992 autorizza la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, n. 2719 del 11/02/2015
Sez. 1, n. 10553 del 07/05/2009
Sez. 1, n. 10553 del 07/05/2009); che la CTR ha in effetti esaminato tutti i quattro motivi del gravame; che sotto il suddetto profilo, non si pone una prospettiva differente, per il fatto che il giudizio riguarda un processo tributario, giacché l'art.
Sez. 6-5, n. 3950 del 14/02/2017
Sez. 6-3, n. 1268 del 21/01/2020
Sez. 1, n. 10113 del 24/04/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13557-2018 proposto da: CAMPEGIANI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6247/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'avv. Alberto Campegiani propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato, in appello, cessata la materia del contendere avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2013; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria telematica; che, mediante il primo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D.

Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; che la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuto assolvimento dell'imposta, in accoglimento del quarto motivo di gravame, in ordine alla statuizione sulle spese, avrebbe avuto riguardo al solo giudizio di appello e non all'intero procedimento; che, attraverso il secondo motivo, il contribuente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 15 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente compensato le spese di lite per il solo grado di appello; che l'intimata si è costituita nei termini; che il primo motivo è infondato; che il riferimento, sia nella motivazione che nel dispositivo, da parte della CTR al solo grado di appello mostra la tacita volontà Ric. 2018 n. 13557 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- della sentenza impugnata di mantenere ferma la statuizione del primo grado, in tema di spese, atteso che l'elemento dirimente (ossia l'intervenuto pagamento dell'imposta da parte di un coobbligato) era stato allegato soltanto in quel grado e non prima; che tale modo di procedere appare legittimo, posto che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 6-2, n. 2719 del 11/02/2015;

Sez. 1, n. 10553 del 07/05/2009); che la CTR ha in effetti esaminato tutti i quattro motivi del gravame; che sotto il suddetto profilo, non si pone una prospettiva differente, per il fatto che il giudizio riguarda un processo tributario, giacché l'art. 46 comma 1° D. Lgs n. 546/1992 autorizza la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (Sez. 6-5, n. 3950 del 14/02/2017), come nel caso di specie avvenuto; che anche il secondo motivo è infondato; che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse Ric. 2018 n. 13557 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Sez. 6-3, n. 1268 del 21/01/2020; Sez. 1, n. 10113 del 24/04/2018); che, nella specie, vi è stata una soccombenza reciproca, giacché uno solo fra i motivi di gravame è stato accolto (per effetto della cessazione della materia del contendere sopravvenuta); che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 300, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Ric. 2018 n. 13557 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- Il Presidente Dr. Antonio