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Ordinanza — n. 30536/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax recovery against deceased company's partners via succession despite lack of liquidation distribution proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30536/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's request to annul the lower court's decision and instead allowed the tax recovery claim against the deceased company's partners. The lower court had invalidated tax notices because the company was dissolved and the tax office lacked proof of profit distribution to the partners. The Court ruled that the tax debt transfers to partners upon dissolution regardless of whether they received liquidation funds, establishing their standing as successors to the company's obligations.

Regesto Legislator

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Art. 36 DPR 602/1973; Art. 65 comma 4 DPR 600/1973: The tax authority may pursue partners of a dissolved company for outstanding debts based on succession principles, even without proof of liquidation distribution received by the partners.

Parole chiave

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tax succession dissolved company partner liability liquidation distribution tax recovery action successor standing DPR 602/1973 arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36 DPR 602/1973
602 del 1973, art. 36, comma 3, per le maggiori imposte accertate a carico della società per gli ann i2007 /2010.
Art. 65 comma 4 DPR 600/1973
Art. 2495 c.c.
Art. 110 c.p.c.
art 2495 c.c
Con l'unico motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2495 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070
Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).
Cass. civ., n. 31037 del 2017
Cass. 2021 nr 7168
CTR nr 3802/2017
Il giudice di appello a conforto di tale conclusione richiamava la sentenza resa dalla CTR nr 3802/2017 nel procedimento promosso dalla società Siciliana Stucchi Coop.
Ordinanza Cassazione 11.12.2019 nr 32304
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6241-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LITTERI CARMELO; - intimato - avverso la sentenza n. 4927/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 06241 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg 6241/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro Carmelo Litteri, quale ex socio della società Siciliana Stucchi Coop. S.a r.I.., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello del contribuente, annullava gli avvisi di accertamento relativi al reddito sociale per il 2007 ed il 2010 perché emessi nei confronti di società già estinta e perché l'Ufficio non aveva fornito la prova" circa l'eventuale esito positivo della distribuzione di utili nei confronti dei soci, soggetti nei confronti dei quali può essere condotta l'azione recuperatoria dell'Erario.

Il giudice di appello a conforto di tale conclusione richiamava la sentenza resa dalla CTR nr 3802/2017 nel procedimento promosso dalla società Siciliana Stucchi Coop. S.a r.l. nei riguardi dell'Agenzia delle entrate. Nessuno si è costituito per la parte intimata. Con l'unico motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2495 c.c. dell'art 36 del DPR 602/1973,dell'art 65 comma quarto del DPR 600/1973 nonché dell'ad 110 c.p.c. Rileva preliminarmente che la decisione richiamata a sostegno del proprio convincimento dal Giudice di appello era stata riformata dalla Cassazione con ordinanza del 11.12.2019 nr 32304 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla società Siciliana Stucchi Coop. a r.I., in quanto già estinta al momento della presentazione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado e, quindi, già da allora priva di capacità processuale.

L'Ufficio critica il ragionamento seguito dalla CTR laddove ritiene che la successione del socio nella posizione della società estinta sia subordinata alla precondizione della ripartizione in favore dello stesso di somme in sede di bilancio finale. i Il motivo è fondato. Occorre preliminarmente chiarire la natura dell'azione promossa dall'Ufficio con gli avvisi impugnati: dopo la cancellazione avvenuta in data 25.2.2011, l'ufficio procede (segnatamente nel dicembre 2014 ) nei confronti di Carmelo Litteri (ex socio della società Siciliana Stucchi Coop.

S.a r.l. )ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, per le maggiori imposte accertate a carico della società per gli ann i2007 /2010. Ciò precisato, è fatto pacifico tra le parti che, relativamente al recupero delle imposte societarie, gli avvisi di accertamento erano stati "intestati" alla società, sebbene già estinta per intervenuta cancellazione, ma erano stati notificati ai soci in data successiva alla cancellazione. Va, quindi, evidenziato che, dopo la riforma del diritto societario, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.

Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070). Pertanto, deve ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poichè, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. civ., n. 31037 del 2017); peraltro, va evidenziato che, nel caso di specie, la pretesa, stando a quanto emerge dal ricorso ( pag 2), era stata fatta valere direttamente nei confronti dei soci a titolo di successione nel debito societario.

Infine, con riferimento alla questione, prospettata dalla ricorrente, relativa alla rilevanza dell'effettiva percezione della quota di liquidazione da parte del socio a seguito della cancellazione della società, si intende dare continuità a quanto affermato da questa Corte (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070) secondo cui "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo" ( Cass 2021 nr 7168).

Ne consegue che, correttamente, la pretesa è stata fatta valere nei confronti dei soci, a titolo di successione nell'obbligazione tributaria della società estinta, in quanto legittimati passivi. La decisione va pertanto cassata e rinviata alla CTR, della Sicilia, sez distaccata di Catania al fine di accertare la legittimità della pretesa per i debiti societari (trasferiti ai soci per effetto della successione in conseguenza dell'estinzione della società).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez distaccata di Catania anche per le spese di legi