Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling nullity applies to all taxes if 60-day deadline missed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal that annulled a tax assessment due to a procedural delay. The agency argued that taxpayers must prove they could have contested the tax if the administrative review had been timely initiated. The court held that the statutory 60-day deadline for administrative review applies uniformly to all taxes, including harmonized ones, rendering the assessment void without requiring additional proof of resistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 I. n. 212/2000; Art. 54 D.P.R. n. 633/1972: The nullity sanction for missing the 60-day administrative review deadline applies to all taxes, eliminating the need for taxpayers to prove they could have contested the tax if the review had been timely initiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2404-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro UTIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5231/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 12 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla UTIL s.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2010. La CTR, sulla base della giurisprudenza richiamata in sentenza, confermava la decisione del primo giudice che aveva dichiarato la nullità dell'atto impugnato in quanto emesso in data anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, I. n. 212/ 2000 e non ravvisandosi, nella fattispecie, ragioni di particolare e motivata urgenza che consentissero di derogare al termine suddetto.
Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società contribuente resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, I. n. 212/2000, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 cod. civ. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento anche con riguardo al recupero dell'IVA, non avendo il contribuente dimostrato - come invece dalla Ric. 2020 n. 02404 sez.
MT - ud. 13-05-2021 -2- giurisprudenza richiesto per i tributi armonizzati - le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Il ricorso è infondato. Questa Corte (Cass. n. 701 del 2019) ha affermato che l'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000 non distingue tra tributi armonizzati e non. Infatti, in via generale, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo.
Tale disciplina nazionale già, a monte, assorbe la c.d. «prova di resistenza» contemplata dal diritto unionale. In tema di IVA, l'operatività della c.d. «prova di resistenza» affermata da Sezioni Unite 9 dicembre 2015, n. 24823 non può quindi che essere circoscritta al caso di assenza di una specifica previsione del legislatore nazionale di nullità per violazione del contraddittorio. Sulla base di tale orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, contrariamente all'assunto della ricorrente, la sanzione della nullità in caso di mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale concerne tutti i tributi - armonizzati e non - e discende direttamente dalla stessa previsione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, sicché il contribuente non è tenuto a fornire per i tributi armonizzati la c.d.
«prova di resistenza» indicando le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Ric. 2020 n. 02404 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. Il Presidente Antonio Greco DEPOSITATO IN NC