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Ordinanza — n. 30507/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quays regional tax court judgment for failure to examine decisive notification fact and lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30507/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, which had partially accepted the taxpayer's appeal regarding the notification of a tax assessment notice. The Regional Court had ruled that the notice was validly notified to the shareholder, thereby barring her from challenging its finality. The Court found the lower judgment flawed because it completely ignored evidence proving the notice was also sent to the taxpayer and failed to explain its reasoning for rejecting this decisive fact.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. n. 546/1992: A judgment is void for lack of reasoning if it omits the examination of a decisive fact contested by the parties, and the reasoning provided is insufficient to allow the interpreter to understand the court's conviction.

Parole chiave

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nullity of judgment omitted decisive fact lack of reasoning tax assessment notice shareholder notification finality of act tax appeal procedure accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
Violazione dell'art. 132 cod.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
art. 132 cod. proc. civ
Violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016
Cass. n. 13977 del 2019
22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10766-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PECORA RAFFAELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 10956/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Raffaella Pecora, socia della Euro Promo Service s.r.I., società a ristretta base partecipativa, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi per C 63.009,00. Si costituiva l'Agenzia delle entrate eccependo - tra l'altro - che l'avviso di accertamento notificato a Raffella Pecora in qualità di socio per reddito di partecipazione era divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La CTP rigettava il ricorso rilevando che l'avviso di accertamento era stato notificato alla società e non alla ricorrente, respingendo nel merito le doglianze della contribuente. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente e l'Ufficio spiegava appello incidentale ribadendo l'eccezione concernente l'intervenuta definitività dell'avviso di accertamento notificato al socio. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello principale e rigettava l'appello incidentale.

Rilevava la CTR che - contrariamente all'assunto del primo giudice - l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato notificato al socio sicché sussisteva l'interesse della ricorrente ad impugnarlo. Concludeva quindi nei seguenti termini: «L'appello principale, pertanto, è parzialmente fondato, nel senso che la Pecora non è legittimata a chiedere la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, ma la domanda va accolta nei limiti del riconoscimento dell'illegittimità della notifica nei suoi confronti dell'avviso di accertamento in questione, riguardante Ric. 2020 n. 10766 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- la società di capitali di cui era semplice socia. L'appello incidentale dell'Ufficio, in virtù di quanto rilevato, risulta infondato e va conseguentemente rigettato». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione.

Violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto nel ricorso per cassazione la documentazione, già prodotta in appello, volta a dimostrare che alla contribuente era stato notificato un plico contenente l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per redditi di partecipazione, al quale era stato per completezza allegato anche l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

Tale documentazione, nella parte concernente la dedotta notifica alla contribuente (anche) dell'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione, il cui esame avrebbe potuto determinare una decisione diversa basata sulla Ric. 2020 n. 10766 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- definitività di tale atto con conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria, non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla CTR, la quale si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la documentazione prodotta comprovava la notifica alla contribuente dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

Inoltre, le argomentazioni svolte nella parte finale della decisione impugnata, sopra riportate, appaiono obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarle con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 luglio