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Ordinanza — n. 30506/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows tax agency to issue payment notice for automated formal data checks without detailed motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30506/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal and allowed the tax agency's request to annul the regional tax commission's decision. The agency argued that automated controls on tax declarations permit direct payment notices without specific motivation when only formal errors exist. The court agreed, ruling that such procedures rely solely on objective data verification rather than complex legal evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis DPR 600/1973; Art. 54 bis DPR 633/1972: Automated tax controls based on formal data verification permit the issuance of payment notices and tax credit disallowances without detailed motivation, as they involve only the correction of material calculation errors.

Parole chiave

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automated tax control payment notice procedure formal data verification tax credit disallowance material calculation error administrative motivation tax declaration rectification procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis DPR 600/1973
Con l' unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e dell'art.
Art. 54 bis DPR 633/1972
36 bis DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972 (ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 24747 del 05/11/2020
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 21/04/2011
Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016
Cass. n. 29582 del 16/11/2018
Cass. Sez. 5, n. 8140 del 23/05/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35546-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del fut Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro PICCOLO ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI FIANNACCA; - con troricorrente - contro 6Yee< RISCOSSIONE SICILIA SPA ; - intimata - avverso la sentenza n. 5021/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 35546 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N.35546/2919 Agenzia delle entrate c/Piccolo Alessandra Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia n.5021/18 dep. 14 novembre 2018, che ha respinto l'appello dell'Ufficio in controversia su ricorso di Alessandra Piccolo, per l'annullamento della cartella di pagamento, notificata ex art. 36 bis DPR 600/1973 per l'anno 2004 - con la quale l'Ufficio aveva proceduto al recu- pero di somme dichiarate e non versate a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazione, ex art. 7, comma 10, della L.

N.388/2000, indebitamente compensato in quanto non esposto al Quadro RU della dichiarazione. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento motivato; la CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha statuito che: " le richiamate poste di dichiarazione non giustificano pertanto la procedura seguita in quanto possibile oggetto di rivalutazione e di contraddittorio perchè comunque discutibile su quan- tum e sull'an". Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con l' unico motivo del ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e dell'art. 54 bis DPR 633/1972 (ex art. 360 n.3 c.p.c.), in quanto la procedura di controllo automatiz- zato ivi disciplinata, consente all'Ufficio di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme che risultino dovute all'esito di un controllo "cartolare" sui dati presenti nella dichiarazione del contri- buente, che non presentino necessità di valutazione ulteriori.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Sono consolidati i principi della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, ritiene legittima la notifica di cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54 bis DPR 633/1972, allorché riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di i calcolo emergente "ictu oculi", non essendo in tal caso tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento (v. da ultimo Cass.

Sez. 5, n. 24747 del 05/11/2020). 2.2.Infatti la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finan- ziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 21/04/2011, Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016).

3. Ciò vale anche in relazione al disconoscimento del credito di imposta, che può essere operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia, come nella fattispecie, carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582 del 16/11/2018). 3.1.Va sul tema richiamato e confermato il principio secondo cui nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'ec- cedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, ed utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'Ufficio può rettificare l'imposta a credito indi- cata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettiva- mente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquida- zione della dichiarazione ed un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica, ed è pertanto inquadra- bile nella fattispecie di cui al secondo comma, lett. a), del citato art. 36 bis che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo com- messi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle im- poste, dei contributi e dei premi" (Cass.

Sez. 5, n. 8140 del 23/05/2012).

4. Ciò è quanto è avvenuto nella fattispecie, nella quale l'Agenzia, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni si è limitata a procedere al recupero dì somme dichiarate e non versare a titolo di IVA, IRAP e ritenute e al disconoscimento di un credito di imposta per incrementi occupazioni ex. art. 7, comma 10, della legge 388/2000 indebitamente compensato in quanto non esposto nel Quadro RU della dichiarazione.

5. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Sicilia. R