Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30505/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual allegations under Article 360(5) CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30505/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the strict requirements for alleging an omitted examination of a decisive fact. Although the appellant claimed the Regional Tax Commission ignored a specific 2007 deliberation regarding land value, the court found the complaint lacked the necessary concrete details on the fact's existence, discussion, and decisive nature. Consequently, the court ruled that generic criticisms of the lower court's reasoning do not constitute a valid ground for cassation under Article 360(5) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 5 c.p.c.; The appellant must specifically identify the omitted fact, the textual or extratextual data proving its existence, the manner and timing of its discussion, and its decisive character, rather than offering generic criticisms of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted examination of fact decisive fact requirement Article 360 CPC cassation admissibility tax land valuation procedural defect specific factual allegations valore di pianificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con l'unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83
5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27702/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33423-2019 proposto da: / I LANNINI MARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PETTINARI; - ricorrente - contro CEP SPA CONSORZIO ENTI PUBBLICI; - intimata - avverso la sentenza n. 2165/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 33423 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G. 33423/2019 Lannini Maria C/ CEP spa Consorzio enti pubblici, concessionaria tributi Comune di Zagarolo Ritenuto che: Maria Lannini ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su avviso di accertamento per ICI anno 2011 ha accolto l'appello della società CEP spa Consorzio enti pubblici, concessionaria tributi Comune di Zagarolo. La CTR ha riconosciuto al terreno di proprietà della contribuente il maggior valore accertato (C. 50,00 mq), preso atto della mutata destinazione del terreno, da agricolo a edificabile.

Ciò in quanto ha ritenuto non applicabile il minor valore, come richiesto dalla parte, in relazione alla del. 77/2007, in quanto in tale delibera erano individuati i valori dei terreni prima del 2006 e prima dell'approvazione del PRG, come risultante dalla perizia estimativa dell'ing. Rinaldi, allegata all'accertamento. CEP spa Consorzio enti pubblici, concessionaria tributi Comune di Zagarolo è rimasta intimata. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la CTR tenuto conto dell'applicabilità alla fattispecie della delibera 77/2007, e deciso senza chiarire in base a quale procedimento di calcolo e a quali elementi concreti abbia determinato la correttezza del valore attribuito con l'accertamento.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1.Vanno richiamati i principi consolidati della Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (Cass.27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 2.2.«L'art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 Ocomma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». 2.3.Ciò posto, peraltro, contrariamente a quanto dedotto, la CTR, ha tenuto conto della indicata delibera, ritenuta inapplicabile alla fattispecie in base a congrua motivazione.

3. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Nulla sulle / spese, in mancanza di costituzione della società intimata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma