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Ordinanza — n. 30504/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional tribunal's dismissal of inductive tax assessment due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30504/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision to dismiss an inductive tax assessment. The taxpayer argued the assessment lacked sufficient motivation and relied on presumptions without meeting legal requirements for inductive procedures. The court ruled that the Regional Tribunal erred by demanding 'serious, precise, and concordant' circumstances when the law permits inductive reconstruction based on available data and the taxpayer's failure to submit tax returns.

Regesto Legislator

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Art. 39 DPR 600/1973; Art. 55 DPR 633/1972; In cases of inductive tax assessment, the tax authority may reconstruct taxable income based on available data without requiring presumptions of serious, precise, and concordant circumstances, provided the taxpayer fails to submit declarations or respond to inquiries.

Parole chiave

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inductive tax assessment omitted tax declaration taxable income reconstruction insufficient motivation Italian tax law indagine per frode iva validità della tassazione fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 DPR 600/1973
Art. 55 DPR 633/1972
.39, 41 e 42 DPR 600/1973, dell'art. 55 DPR 633/1972 e degli artt.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360 n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15167 del 16/07/2020
Sez. 5 n. 2581 del 04/02/2021
n.15167 del 16/07/2020, Sez. 5 n. 2581 del 04/02/2021).
Cass. n. 1876 del 28/01/2021
600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull'Amministra- zione l'onere dì provare il contrario (Cass. n. 1876 del 28/01/2021).
Cass. n. 8698 del 29/03/2021
600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare te- nuta delle scritture ausiliarie di magazzino (Cass. n. 8698 del 29/03/2021), oppure in ipotesi di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali (Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012
8698 del 29/03/2021), oppure in ipotesi di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012), non potendosi in tali ipotesi procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio.
Cass. n. 7365/20
I rilievi contenuti anche nella memoria del ricorrente non sono ido- nega superare le argomentazioni svolte, posto che le sentenze richia- mate (Cass. n. 7365/20 e n.
Cass. n. 15589/20
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15599-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro SANIFARM SNC DI AGNELLO G. & C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, AGNELLO CARMELO , AGNELLO GIOVANNI , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato GRAZIELLA SILVANA ZARCONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROSANNA SCRIMALI; - controficorrenti - avverso la sentenza n. 5968/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 15599 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N.15599/2919 Agenzia delle entrate c/Sanifarm SNC Di Agnello G & C +2 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n.5968/19 dep. il 20.12.2018, che ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in controversia su impugnazione da parte di Sa- nifarm SNC Di Agnello G& C di avvisi accertamento per IRPEF e IVA anno 2006, confermando la decisione di primo grado. La CTR, in accordo con il giudice di prime cure, ha ritenuto che "in tema di imposte dirette, nelle ipotesi in cui l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di rica- rico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisito, deve, comunque, dare ragionevole prova dell'iter seguito e dei presupposti purché questa i sia fondata su un campione di merci rappresentativo ed adeguato per qua- lità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo delle percentuali di ricarico del campione logicamente condivi- sibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale".

Il contribuente si costituisce con controricorso; deposita successiva me- moria, con la quale ribadisce la carenza di motivazione dell'atto impositivo, anche alla luce di recente giurisprudenza di legittimità. Considerato che:

1. Col primo motivo e unico motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli art. .39, 41 e 42 DPR 600/1973, dell'art. 55 DPR 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art.360, n.3 c.p.c., potendo l'Ufficio procedere alla ricostruzione induttiva degli im- ponibili del contribuente sulla base di qualsiasi elemento in suo pos- sesso, avvalendosi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

2. Il motivo è fondato. 2.1.La CTR ha errato nel ritenere che la motivazione degli avvisi fosse illegittima ed insufficiente in quanto non sorretta da "circostanze gravi, precisi e concordanti". Questa Corte ha infatti più volte rilevato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni cd. supersemplíci, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, compor- tanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione (Cass. n.15167 del 16/07/2020, Sez. 5 n. 2581 del 04/02/2021). 2.2.Peraltro, in tema di accertamento induttivo basato sull'omessa pre- sentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull'Amministra- zione l'onere dì provare il contrario (Cass. n. 1876 del 28/01/2021). 2.3.Con specifico riferimento alla determinazione della percentuale di ricarico, costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall'impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di rìca- rico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un cam- pione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità ri- spetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare te- nuta delle scritture ausiliarie di magazzino (Cass. n. 8698 del 29/03/2021), oppure in ipotesi di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012), non potendosi in tali ipotesi procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio.

I superiori principi sono a maggior ragione applicabili in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.2.4.Nella fattispecie l'Ufficio, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'omessa risposta a questionario apposita- mente inviato alla società, e rilevato altresì che i dati ed elementi ac- quisii dall'Anagrafe tributaria potevano comprovare l'esistenza di ricavi e di reddito per l'anno 2006, aveva accertato induttivamente í ricavi e il reddito imponibile, applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media praticata nel settore di appartenenza (del 25%) e aveva accertato ai fini Iva un'imposta (di €. 64.030,00) applicando l'aliquota media del 14,81% calcolata sugli acquisti. 2.5.

I rilievi contenuti anche nella memoria del ricorrente non sono ido- nega superare le argomentazioni svolte, posto che le sentenze richia- mate (Cass. n. 7365/20 e n. 15589/20) non si pongono in contrasto con i principi applicati, in quanto relative alla motivazione della sen- tenza (ritenuta contraddittoria ovvero omessa).

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia. Roma, 7 luglio 2021 r Il Pre