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Ordinanza — n. 30503/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30503/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30503/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDNANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 11737-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELL() STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro DE GIORGI FRANCESCA, DE GIORGI LAURA, DEISON MARIA LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA N'ALZANO; - resistenti- avverso l'ordinanza n. 20231/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30503/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Chiedono la correzione della indicata ordinanza, indicando nelle contribuenti le destinatarie della liquidazione delle spese del giudizio. Considerato che: il ricorso, è ammissibile, giacché il contrasto tra l'individuazione del destinatario della liquidazione delle spese del giudizio a seguito di rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore amministrativo errore di calcolo condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

la seguente ORDNANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 11737-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELL() STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro DE GIORGI FRANCESCA, DE GIORGI LAURA, DEISON MARIA LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA SCALISE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA N'ALZANO; - resistenti- avverso l'ordinanza n. 20231/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 11737 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 11737-2021 Agenzia delle entrate C/ De Giorgi Francesca + 2 Rilevato che: Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi e Deison Maria Luisa quali eredi di Vincenzo De Giorgi propongono istanza al fine di sollecitare la correzione di errore materiale della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate indicando il Comune di Pozzuoli quale parte in favore della quale devono essere pagate le spese del giudizio, invece che Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi e Deison Maria Luisa quali eredi di Vincenzo De Giorgi.

Chiedono la correzione della indicata ordinanza, indicando nelle contribuenti le destinatarie della liquidazione delle spese del giudizio. Considerato che: il ricorso, è ammissibile, giacché il contrasto tra l'individuazione del destinatario della liquidazione delle spese del giudizio a seguito di rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v.

Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza - che aveva rigettato il ricorso con condanna alle spese della ricorrente - e quanto contenuto nel dispositivo, che ha erroneamente indicato il Comune di Pozzuoli quale destinatario del pagamento delle spese processuali. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che.ifrga, c.prretto il dispositivo della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge «in favore del Comune di Pozzuoli» si debba leggere «in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi, Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 20371/2020, depositata il 28 settembre 2020, nel senso che dove si legge «in favore del Comune di Pozzuoli» si debba leggere «in favore di Francesca De Giorgi, Laura De Giorgi, Maria Luisa Deison, quali eredi di Vincenzo De Giorgi». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, 16 settembre 2021 Il residente Dott. auro Mo ci ni--v•--t, DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2-Shpoi