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Ordinanza — n. 30500/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on payment notice motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30500/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had declared a payment notice void for lack of motivation. The lower court had ruled the notice invalid because it failed to explicitly state the calculation of surcharges and interest, relying instead on the taxpayer's declaration. The court held that such a notice does not require a separate communication of the audit results unless specific uncertainties exist, and that mere reference to the declaration suffices for motivation in automated checks. Consequently, the lower court's decision was overturned and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600; Art. 54-bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633; Art. 6 L. 27/07/2000 n. 212: The issuance of a tax payment notice via automated control does not require prior communication of audit results unless relevant uncertainties exist in the declaration, and motivation can be satisfied by referencing the taxpayer's own data without detailed factual or legal exposition.

Parole chiave

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tax payment notice automated audit control lack of motivation prior communication requirement tax liability assessment procedural nullity remand for retrial arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis, comma 3, of D.P.R. 29 September 1973 n. 600
241, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 54-bis, comma 3, of D.P.R. 26 October 1972 n. 633
600, e dall'art. 54 -bis, comma 3, del D.P.R.
Art. 6, comma 5, of Law 27 July 2000 n. 212
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n.
Art. 360, comma 1, no. 3, of Civil Procedure Code
241, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 25 October 2017, n. 25294
Cass., Sez. 5, 24 January 2018, n. 1711
Cass., Sez. 6-5, 6 May 2020, n. 8541
Cass., Sez. 5, 5 November 2020, n. 24747
Cass., Sez. 6-5, 9 February 2021, n. 3185
Cass., Sez. 5, 25 May 2012, n. 8342
Cass., Sez. 5, 17 December 2019, n. 33344
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA c_r_3 sul ricorso iscritto al n. 7698/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "ANTONINI S.r.l.", con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Clemente, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 18 luglio 2019 n. 4418/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 18 luglio 2019 n. 4418/10/2019, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2011, ha accolto l'appello proposto dalla "ANTONINI Sr.!." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 13 aprile 2017 n. 9426/46/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la cartella di pagamento fosse carente di motivazione in ordine alla liquidazione delle addizionali ed al computo degli interessi. La "ANTONINI S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria (con l'appellativo di "note").

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto la carenza di prova della comunicazione dell'avviso bonario. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato. 1.1 Con particolare riguardo alla motivazione delle cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36 -bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 54 -bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, questa Corte, muovendo dalla premessa che «la generale portata precettiva dell'obbligo di motivazione (...) va (...) differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle (...) norme per ciascun atto impositivo» (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2011, n. 3948), ha operato una distinzione a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente oppure si risolva in una rettifica dei risultati della stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'amministrazione finanziaria.

Soltanto in questo secondo caso, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella di pagamento deve essere motivata come l'avviso di accertamento, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere il contribuente edotto di tali presupposti e ragioni. Nel primo caso, diversamente, l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, cosicché, dato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 28 novembre 2014, n. 25329;

Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2016, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2017, n. 21804; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2020, n. 19498; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, n. 6846). E tanto vale anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2016, n. 15564), nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14236). 1.2 Tale orientamento trova la sua ratio nella circostanza che l'obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale: ed è per questo che l'amministrazione finanziaria può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza dover procedere con un atto di accertamento (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, n. 6846). 1.3 Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato a tale principio, avendo ritenuto che il contenuto della cartella di pagamento «non è chiaro per mancanza di una minima motivazione, non essendo spiegato se le somme per le addizionali liquidate siano aggiuntive o meno, se le somme per gli interessi siano per omesso o ritardato versamento (e né [è] indicata la data di decorrenza e l'importo su cui sono stati calcolati) e né se le sanzioni siano state applicate per omesso o ritardato versamento (leggendosi il più delle volte per diverse voci la frase "omesso/ritardato versamento" senza alcuna specificazione)».

Là dove, invece, la cartella di pagamento si è semplicemente sovrapposta alla dichiarazione del contribuente e si è limitata a liquidare l'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso, senza avanzare pretese ulteriori. Ne consegue che l'obbligo di motivazione della stessa ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.

2. Anche il secondo motivo è fondato. 2.1 Per costante orientamento di questa Corte, l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 -bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e dall'art. 54 -bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (tra le altre:

Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25294; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, n. 8541; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2020, n. 24747; Cass., Sez. 6^-5, 9 febbraio 2021, n. 3185).Per cui, il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000 n. 2126, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 -bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8342;

Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33344). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo ritenuto essenziale l'instaurazione del contraddittorio preventivo ed insufficiente la motivazione della cartella di pagamento, ancorché la cartella di pagamento fosse stata emessa per somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulla dichiarazione presentata dalla contribuente. Per cui, la comunicazione del c.d. "avviso bonario" — anche se adempiuta - non era necessaria ai fini della regolarità del procedimento di accertamento.

3. Stante la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio effettuata da remoto il 13 lugli