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Ordinanza — n. 30499/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal reversal where receipt date precedes appeal deadline despite missing mailing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30499/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal's dismissal of an appeal due to missing mailing proof. The appellant argued the appeal was inadmissible because the receipt notice lacked a mailing date, but the court found the receipt date preceded the appeal deadline. Consequently, the court reversed the lower decision and remanded the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 156 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: The absence of a mailing date on a receipt notice does not render an appeal inadmissible if the receipt date precedes the appeal deadline, as the latter serves as indirect proof of timely service.

Parole chiave

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inadmissibility appeal receipt notice mailing indirect proof service tax appeal procedure deadline calculation contenzioso tributario successione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 22 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
Art. 53, comma 2 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 156 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2016, n. 19138
Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27286
19138; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27286;
Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452
Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559
Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2018, n. 23402
Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2019, n. 5400
23402; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2019, n. 5400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3978
11559; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3978; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284
3978; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16997
25329; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16997).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4001/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO Ascioti Olga, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazza, con studio in Reggio Calabria, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: mazzadegal@pecstudiodt), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE NONCHÉ Ascioti Attilio, Ascioti Domenico Armando e Guagliata Ascioti Anna, quest'ultima in qualità di erede legittima del defunto Asciuti Romolo;

INTIMATI AVVERSOla sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria il 29 dicembre 2017 n. 3735/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria il 29 dicembre 2017 n. 3735/08/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per l'INVIM relativa alla successione della defunta Fuduli Ada Anna, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di Ascioti Attilio, Ascioti Domenico Armando, Ascioti Olga ed Asciuti Romolo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria il 23 maggio 2006 n. 224/02/2006, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto della irrituale costituzione in giudizio dell'appellante. Asciuti Olga si è costituita con controricorso. Ascioti Attilio, Ascioti Domenico Armando e Guagliata Ascioti Anna, quest'ultima in qualità di erede legittima del defunto Asciuti Romolo, sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis 2 cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo dell'omesso deposito della ricevuta di spedizione del ricorso. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453; Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15182; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31068;

Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25329; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16997). In ogni caso, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452 e 13453;

Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3978; Cass., Sez. 5", 24 novembre 2020, n. 26637; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2021, n. 2895; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16997). Ad ogni modo, in tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta «si considera fatta nella data di spedizione» anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2014, n. 22932).

Per cui, non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata in luogo del prescritto avviso di spedizione, atteso che anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, sicché il relativo deposito è perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria connessa a tale adempimento (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2016, n. 19138; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27286;

Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6"- 5, 27 settembre 2018, n. 23402; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2019, n. 5400; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3978; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16997).Né rileva a tal fine che l'avviso di ricevimento non contenga l'indicazione della data di spedizione, allorquando l'apposizione del timbro della data di ricezione, essendo antecedente o coevo alla scadenza del termine di impugnazione, possa costituire prova indiretta della tempestiva notifica dell'atto di appello.

Con specifica attinenza alla fattispecie in esame, infatti, è stato affermato che, nel caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano stati riportati con stampigliatura meccanografica dall'ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale, ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti, si può supplire alla lacuna con la c.d. "prova di resistenza", verificando se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario (Cass., Sez.

Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9284). 1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale non si è uniformata a tali principi, sul presupposto che la carenza della data di spedizione sull'avviso di ricevimento (c.d. "ricevuta di ritorno") implicasse di per sé l'inammissibilità dell'appello, senza considerare che l'antecedenza della data di ricezione (11 dicembre 2007) - secondo le risultanze del timbro apposto con datario - rispetto alla scadenza del termine di impugnazione (19 dicembre 2007) bastava a confermarne la tempestività.

Né si poteva ritenere che l'appellante si fosse tardivamente costituito in giudizio, computandosi il relativo termine con decorrenza dalla data di notifica e non dalla data di ricezione da parte del destinatario dell'atto di appello (secondo il corretto computo, posto che il plico era stato ricevuto dal destinatario 1'11 dicembre 2017, il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale il 21 dicembre 2017 era stato tempestivo).

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 13 luglio 2021. IL PRE