Italian Court dismisses appeal against partial legal fee compensation due to lack of specific factual justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case for a public hearing after finding the lower court's partial compensation of legal fees legally unfounded. The applicants argued that the appellate court compensated fees based on a vague 'divergence' between requested and awarded amounts, violating the principle that such partial compensation requires explicit factual justification. The court rejected this claim, ruling that without a concrete explanation of the specific factual circumstances warranting the derogation, the lower court's decision constituted a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014: Partial compensation of legal fees requires the judge to explicitly identify specific factual circumstances justifying the derogation from the principle of reciprocal loss, rather than relying on vague divergences between claimed and awarded amounts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5679-2021 proposto da: COLONNA MARIO, GATTA CARLO, D'ASCENZIO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI; - ricorrenti - C011tf0 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 258/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 04/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che il Relatore ha avanzato proposta nei termini seguenti: «- la Corte d'appello di Perugia, accogliendo l'opposizione di Mario Colonna, Carlo Catta e Patrizia D'Ascenzio, revocato il decreto monitorio, liquidò a titolo d'indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile la somma di € 1.184,53, corrispondente al valore del giudizio presupposto maggiorato degli interessi (la medesima Corte in composizione monocratica non aveva incluso l'importo di € 59,53, corrispondente all'ammontare degli interessi) e condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese legali, compensate per il residuo, che liquidò, nell'intero nella complessiva somma di € 1.423,50; ritenuto che avverso la decisione gli interessati propongono ricorso sulla base di due censure e che il Ministero resiste con controricorso; considerato che la prima doglianza, con la quale si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione, per avere la Corte locale compensato in parte le spese, appare manifestamente fondato, valendo quanto segue:
a) a giustificazione della decisione la Corte di Perugia fa riferimento alla soccombenza reciproca, avuto riguardo alla "divarica:zione fra quanto richiesto nella fase monitoria e quanto liquidato";
b) questa Corte ha reiteratamente chiarito che nel procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla 1. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso Ric. 2021 n. 05679 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Sez. 6, n. 14976, 16/07/2015, Rv. 636087; conf., ex multis, Cass. n. 26235/2016, Cass. n. 16326/2020); c) "tuttavia deve rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (Se. 2, n. 12694/ 017) che lo iato tra il quantum richiesto e quello liquidato può assurgere a sintomo di "gravi ed ecceionali ragioni" [secondo quanto previsto dal testo introdotto dalla I. n. 69 / 2009] per giustificare altnMenti la compensa:zione totale o par.iale»; in altri termini, può costituire autonoma emergenza fattuale, appreabile nell'àmbito dei margini della previsione di legge, la quale, anche nella formulaione più restrittiva che qui trova applicnione, assegna al giudice d'individuare in concreto le situa.zioni in presen:za delle quali può corrispondere a giustkia derogare in tutto o in parte al principio della soccombenza" Cass. n. 22021/2018); si veda pure in senso conforme la successiva Cass. n. 4529/2021;
d) dopo l'intervento parzialmente caducatorio di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto Ric. 2021 n. 05679 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comrna 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass.n. 3977/2020);
e) nel caso al vaglio, non avendo la Corte perugina in alcun modo esplicitato in cosa sia consistito l'affermato divario, il quale, per contemperare i due principi sopra riportati, al fine di giustificare l'esercizio del potere di compensazione, pur parziale, deve "costituire autonoma emergelqa fattuak' nel senso anzidetto, sussiste la prospettata violazione di legge, risolvendosi in essa la mancanza di apprezzabile giustificazione motivazionale, tale da giustificare la deroga eccezionale; considerato che la seconda doglianza con la quale i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, punto 2, d.m. n. 55/2014, nonché difetto di motivazione, per non avere il Giudice disposto l'aumento previsto dalla legge per il caso in cui l'avvocato assista più soggetti venti la medesima posizione, risulta del pari manifestamente fondato, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte, secondo il quale quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Sez. 6, n. 461, 14/01/2020, Rv. 656861)»; considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria;
Ric. 2021 n. 05679 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4-
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2