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Ordinanza Interlocutoria — n. 30468/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if a disabled parking badge photocopy suffices for parking in blue zones.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30468/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a public hearing to further examine whether a photocopy of a disabled parking badge is sufficient for parking in blue zones. The appellant argued that the lower court erred by rejecting the photocopy as valid, noting the original badge was temporarily held by a third party for renewal. The court agreed that the legal issue regarding the validity of the photocopy requires deeper analysis before a final decision.

Regesto Legislator

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Art. 381 d.p.r. 495 del 1992; Art. 380 bis cod. proc. civ.: The court must determine if a photocopy of a disabled parking badge constitutes valid proof for parking in blue zones when the original is temporarily unavailable.

Parole chiave

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disabled parking badge photocopy validity blue zone parking administrative sanctions Cassation remand civil procedure evidence sufficiency legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 381 d.p.r. 495 del 1992
158, commi 2 e 6, codice della strada, per avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli per persone invalide; letto il controricorso del Comune di Barii ; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 381 d.p.r.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 381 d.p.r. 495 del 1992
158, commi 2 e 6, codice della strada, per avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli per persone invalide; letto il controricorso del Comune di Barii ; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 381 d.p.r.
art. 380 bis cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19928-2020 proposto da: LiEZZA CARMEN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE FILARETE 30, presso lo studio dell'avvocato PARIDE LO MUZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO VIGNOLA; - ricorrente - contro COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO LABELLARTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3723/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Ric. 2020 n. 19928 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- letto il ricorso proposto Lezza Carmen per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3723 del 9. 10. 2019, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace di rigetto della sua opposizione avverso due sanzioni amministrative, la prima irrogata con verbale n. T496288 per violazione dell'art. 7, commi 1 f) e 14, codice della strada, per avere lasciato il proprio autoveicolo in sosta in zona regolamentata senza titolo autorizzativo, e la seconda con verbale A1292492 per la violazione dell'art. 158, commi 2 e 6, codice della strada, per avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli per persone invalide; letto il controricorso del Comune di Barii ; rilevato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 381 d.p.r. 495 del 1992, lamenta, in relazione al verbale A1292492, che il Tribunale nel respingere il gravame sulla base del presupposto che ai fini della sosta riservata agli invalidi non sia sufficiente la mera esposizione di una fotocopia del contrassegno non abbia considerato né che l'avv.

Lo Muzio, che usava in comodato l'autoveicolo della ricorrente, aveva riconsegnato, su richiesta delle autorità competenti, il contrassegno originale al fine di perfezionare la pratica del suo rinnovo, né che comunque il contrassegno originale conservava la sua validità; che il secondo motivo, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 381 d.p.r. 495 del 1992, lamenta, in relazione al verbale T496288, che il Tribunale non abbia ritenuto che il contrassegno invalidi renda legittimo, oltre l'accesso dell'autovettura nelle zone a traffico, anche il parcheggio negli spazi blu nel caso in cui non vi siano posti riservati alla sosta dei disabili; letta la proposta del consigliere relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. di infondatezza del ricorso; ritenuta la necessità di un approfondimento delle questioni sollevate dai motivi, in particolare con riferimento alla sussistenza delle violazioni contestate nel caso in cui il titolare del contrassegno di parcheggic per disabili abbia dedotto di essere in grado di poter esibire solo una fotocopia del contrassegno, per avere richiesto il Comune ai fini della pratica del suo rinnovo la consegna dell'originale senza rilasciare un contrassegno sostitutivo provvisorio;

P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del