Italian Supreme Court remands civil appeal to public hearing due to lack of specific statutory grounds for summary dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the interlocutory order that sought to dismiss the appeal without a full hearing. The court found that the lower court's decision to dismiss the appeal under Article 375 of the Civil Procedure Code did not meet the specific requirements of paragraph 5, section 1. Consequently, the case was remanded to the public hearing of the Second Civil Section for a complete examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, n. 5, 1° co., cod. proc. civ.; Art. 380 bis, u.c., cod. proc. civ.: An appeal must be dismissed summarily only if the grounds for dismissal are explicitly stated in the law; otherwise, the case must proceed to a public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6286 - 2019 R.G. proposto da: MONTEROSSI ADELAIDE - c.f. MNTDLD47A41E242Q - ANGOTTI EVA - c.f. NGTVEA80R45D086L - ANGOTTI EMANUELA - c.f. NGTMNL82P55D086W - elettivamente domiciliate in Roma, al viale degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio dell'avvocato Domenico Giugni, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Catanzaro n. 3667/2018, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, ritenuto che non ricorre l'ipotesi di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 375 cod. proc. civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art. 380 bis, u.c., cod. proc. civ.,
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all'uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 16 aprile 2021. DEPOSITATA IN CANCELIktiA Cit