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Ordinanza — n. 30455/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal by validating postal receipt date as proof of timely service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30455/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, overturning a prior dismissal based on timeliness. The agency argued that the appeal was served within the statutory deadline, evidenced by a postal receipt dated December 19, 2016, which was the final day for filing. The court accepted the postal stamp as valid proof of delivery, ruling that the appeal was timely filed and remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Artt. 17 e 38 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992; 327 comma 1 cod. proc. civ.: The postal receipt date serves as valid proof of service, establishing that an appeal filed within the statutory deadline is timely even if the recipient received it slightly later.

Parole chiave

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timely appeal service postal receipt evidence tax agency appeal statutory deadline cassation remand stima fiscale immobiliare contestazione della realizzazione dezonamento

Disposizioni normative citate

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Artt. 17 e 38 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 17 e 38 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 comma 1 cod.
327 comma 1 cod. proc. civ.
546 del 1992 e 327 comma 1 cod. proc. civ., in relazione all'art.
360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13453 del 2017
Cass. n. 13453 del 2017; Cass.
Cass. n. 11559 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7674-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DOKHANIAN RAZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UMANESIMO, 308, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO SALINETTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5478/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 07674 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- n. 7674/2019 (14591 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, cha aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello da essa proposta nei confronti una sentenza della CTP Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente DOKHANIAN Raz avverso un avviso di accertamento, con il quale l'ufficio aveva elevato la rendita catastale di un'unità immobiliare commerciale di sua proprietà, ubicata in Roma, piazza Morgana n.ri 20/21;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 17 e 38 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 comma 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la notifica dell'atto di appello era stata effettuata entro i termini di legge, essendo stata effettuata presso il domicilio eletto del contribuente con raccomandata spedita il 19 dicembre 2016, data in cui andava a scadere il termine per impugnare, ricevuta dal destinatario il 22 dicembre 2016; e la giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova della regolarità della notifica di un'impugnazione, aveva ritenuto valida la produzione della distinta di spedizione degli appelli, attribuendo al timbro postale il significato di attestazione della consegna; era pertanto da ritenere pienamente tempestivo l'appello da essa proposto; che l'intimato si è costituito con controricorso; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; i che, invero, la notifica di un atto di appello può ritenersi tempestiva, qualora, come nel caso in esame, la ricezione del plico contenente l'atto di appello sia stata certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione della sentenza (cfr.

Cass. n. 13453 del 2017; Cass. n. 11559 del 2018); che, nella specie, non è contestato che il termine lungo di mesi 6, entro il quale poteva essere proposto appello, scadeva il 19 dicembre 2016; e, dall'esame del fascicolo di merito innanzi alla CTR Lazio, è emerso avere l'Agenzia ricorrente prodotto una copia della distinta-elenco delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, comprensiva anche della raccomandata a.r. n. 151007781095, inviata all'avv. Andrea DI CASTRO, difensore del contribuente; e dall'esame di detta copia di distinta-elenco emerge in modo chiaro l'apposizione, da parte dell'ufficio postale, del timbro datario del 19 dicembre 2016; che è pertanto da ritenere tempestivo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, siccome proposto entro l'ultimo giorno utile (19 dicembre 2016); che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legitt