Cassation court dismisses customs agency appeal due to apparent lack of reasoning in regional tribunal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected Puma Italia's customs duty refund claim. The agency argued the lower court's judgment suffered from a lack of reasoning by merely copying the first-instance decision without addressing the appeal's arguments. The court found this violation of procedural rules regarding the duty to provide independent and critical reasoning, ordering the cassation of the lower judgment and remanding the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, derived solely from the first-instance decision without an autonomous critical examination of the appeal's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 26675-2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PUMA ITALIA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 78/2, presso lo studio dell'avvocato SILVANA MELIAMBRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SARA ARMELLA; - controricorrente - p3.943 avverso la sentenza n. 451/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VI11ORIO RAGONESI; Ric. 2019 n. 26675 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n.1397/16 , sez 5 , accoglieva il ricorso proposto dalla Puma Italia srl avverso il diniego di rimborso 2763/RU per dazi Dogane 2007 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 45 l /2019,rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso e memoria. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la insussistenza di presupposti per la proroga del termine per la richiesta di rimborso di un dazio antidumping. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione apparente in quanto la sentenza impugnata è motivata per relationem a quella di primo grado alla quale aderisce pedissequamente senza avere tenuto in alcun modo conto dei motivi di appello.
Riveste carattere pregiudiziale l'esame del secondo motivo che risulta manifestamente fondato. Invero, si osserva che la sentenza impugnata dopo avere in modo del tutto sintetico riprodotto in quattro righe in tutto la decisione del giudice di prime cure, ha limitato la motivazione della propria decisione alla seguente frase :" La Commissione tributaria regionale, visti gli atti e sentite le parti, ritiene che la sentenza appellata sia debitamente motivata e condivisibile e supportata da diverse deliberazioni della Corte di Giustizia e da disposizioni dello stesso Ufficio centrale delle Dogane , rimane solo la questione relativa al diritto al rimborso attualmente sotto giudizio europeo".
E' di tutta evidenza che la motivazione predetta è basata su affermazioni puramente apodittiche che non riportano neppure gli argomenti posti a base della decisione di primo grado ed in alcun modo svolge argomentazioni sulle censure proposte con l'atto di appello di cui non riporta neppure il contenuto.. Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per ( relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame( da ultimo Cass .27112/18).
Il motivo va quindi accolto. Resta assorbito l'esame del primo motivo di ricorso Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Liguria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla 'CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 8.7.21 I Il Presi ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22, teso 12.0 z