Cassation court allows trust creation tax appeal, ruling transfer to trustee is gratuitous and taxable only on fixed basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the first ground of appeal regarding the tax rate on trust creation while dismissing the second ground concerning the nullity of the lower court's reasoning. The Court held that transferring assets to a trustee constitutes a gratuitous act without definitive ownership transfer, thus subjecting the transaction to a fixed tax rate rather than a proportional one. Consequently, the Court quashed the Regional Tax Commission's decision and ordered the tax authority to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 47 d.l. 262/2006; Cassazione stabilisce che il trasferimento di beni al trustee è un atto gratuito privo di effetti traslativi, imponendo l'imposta di successione e donazione in misura fissa e non proporzionale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23943-2019 proposto da: DE LUCA CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO A. FOCHETTI, 29, presso lo studio dell'avvocato CARLO ROMANO, Che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO LONGOBARDI, GIANLUIGI BIZIOLI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - 0?5(.g avverso la sentenza n. 545/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. c ,/ Ric. 2019 n. 23943 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n.3946 /17 , sez 3, accoglieva il ricorso proposto da De Luca Carmela , quale " trustee" della Greyhound Trust, avverso l'avviso di liquidazione 20141T022437000 per imposta di successione e donazione 2014 concernente l'atto costitutivo del trust in questione ed al relativo conferimento di beni Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza n.545/2019, accoglieva l' impugnazione .
Avverso la detta sentenza il Trust ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia ha depositato atto di costituzione. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo, la De Luca sostiene che l'Erario ha erroneamente applicato all'atto di costituzione del trust l'imposta di registro in misura proporzionale mentre doveva essere applicata in misura fissa poiché non vi era stato alcun trasferimento di proprietà essendo la trustee tenuta soltanto ad amministrare i beni nell'interesse del beneficiano o per uno scopo prestabilito .
Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per apparente motivazione in ordine alle ragioni per cui la costituzione di un fondo in trust determinerebbe un trasferimento di ricchezza. Il primo motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha espresso l'ormai consolidato orientamento secondo cu il trasferimento dal "settlor" al "trustee" di beni, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust".
Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass 975/18,Cass 21614116;Cass 25478/15). Tale principio è stato anche molto di recente riconfermato da questa Corte che ha statuito che in tema di "trust", l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla 1. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della• costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione •ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass 19167/19) Alla luce della citata giurisprudenza appare del tutto infondata e senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, l'affermazione della sentenza secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo .
Come , infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza infatti argomenta , ancorchè in modo errato, le ragioni per cui l'istituto del trustee sarebbe assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni facendo riferimento anche ad una massima giurisprudenziale. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito , si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio .Si compensano le spese della fase di merito e si condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM Accoglie il primo motivo del ricorso , rigetta il secondo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ; compensa le spese della fase di merito e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase liquidate in euro 5.600,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori Roma 8.7.21 DEPOSITATO IN CANCE