Court dismisses tax appeal regarding solar terrace, ruling it lacks independent value from the main building.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the taxpayers' appeal against a regional tax commission decision regarding the Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). The taxpayers argued the solar terrace had no independent value, while the municipality contended it was taxable as part of the building. The court held that the terrace lacks independent taxable value because no construction work was initiated for an upper floor, meaning it cannot be separated from the main structure for tax purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2; The solar terrace lacks independent taxable value for municipal property tax when no construction work for an upper floor has been initiated, as the taxable base transfers to the entire construction rather than the area itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6979-2019 proposto da: SADDI RICCARDO, SADDI MARCELLA, SADDI MARILISA, SADDI ANNAMARIA, SADDI ROBERTO, SADDI ANTONELLA, quali eredi di CUCCU SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell'avvocato LUISA MARRAZZO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro COMUNE DI CAGLIARI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 10, presso lo studio dell'avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONETTA GARBATI; - controricorrente - contro COMUNE DI CAGLIARI - UFFIC90 TRIBUTI; - intimato - avverso la sentenza n. 683/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 17/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 06979 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Cagliari ,con sentenza n, 377/12 ,sez 2 ,rigettava il ricorso proposto da Saddi Annamaria, Saddi Antonella, Saddi Marcella, Saddi Marialisa, Saddi Riccardo e Saddi Roberto avverso gli avvisi di accertamento 04/L20732 per Ici 2004 , 05L/30619 per ICI 2005 e 06L/2694375 per Ici 2006 Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello, innanzi alla CTR Sardegna Il giudice di seconde cure , con sentenza 683/18 , rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di tre motivi. Il Comune di Cagliari ha resistito con controricorso . Una prima udienza è stata tenuta in data 28.1.21 e con ordinanza in pari data la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire al Comune di Cagliari di costituirsi con un nuovo difensore stante la cancellazione dall'albo degli avvocati del precedente avvocato. La costituzione del nuovo difensore è avvenuta in data 7.7.21 La causa è stata discussa in data odierna in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano l'autonoma assoggettabilità ad ICI del lastrico solare dell'immobile di loro proprietà non avendo esso un valore autonomo rispetto al fabbricato.
Con il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza per motivazione astratta e meramente apparente. Con il terzo motivo contestano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che gli accertamenti ICI erano correttamente motivati. Il primo motivo è manifestamente fondato. Questa Corte in analoga fattispecie ha già avuto occasione di affermare quanto segue. "Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, infatti, la nozione di fabbricato, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edifìcabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata.
Per l'applicazione dell'imposta sul 'fabbricato di nuova costruzione", infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni (Cass.n. 22808 del 2006). Per la determinazione della base imponibile "di un appartamento in costruzione al primo piano dell'edificio, quindi, non trova applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6, che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), ma l'art. 2, comma 1, lettera a), che per l'assoggettabilità ad imposta del 'fabbricato di nuova costruzione" individua due criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione: di tal che, nella specie, non essendosi realizzato alcuno dei due presupposti, il comune non poteva assoggettare ad ICI l'area su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo piano, non essendovi altra "area fabbricabile" che quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno" (Cass. n. 23347 del 2004).(Cass 10735/13).
I principi affermati dalla sentenza in questione vanno applicati anche alla presente controversia dovendosi soltanto rilevare che nella fattispecie in esame , a differenza di quella esaminata dal precedente di questa Corte citato, nessuna opera di sopraelevazione era stata iniziata e dunque a maggior motivo il lastrico solare non poteva considerarsi assoggettato ad ICI. Il motivo va accolto. Restano assorbiti i restanti due motivi. La sentenza impugnata va conseguente cassata e ,sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio .Si condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
Si compensano le spese della fase di merito in ragione della peculiarità della questione PQM Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio condanna il Comune di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio della presente fase liquidate in euro lir 00,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori: Compensa le spese della fase di merito Roma