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Decreto — n. 30420/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil proceeding extinguished due to lack of defense activity by the public prosecutor.

Numero d'incarto Decreto — n. 30420/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceeding extinguished via decree because the public prosecutor failed to engage in any defensive activity. The court found that the plaintiff's waiver met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing the case to be terminated without further proceedings. Consequently, the judgment ruled that no costs should be assigned given the absence of any defensive conduct by the public prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a civil proceeding extinguished by decree when the public prosecutor fails to exercise its defensive role, rendering the litigation futile.

Parole chiave

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extinction of proceedings public prosecutor inaction Code of Civil Procedure lack of defense activity decreto di estinzione rinuncia al dibattimento orale revoca del gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l.
art. 391 c.p
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte delle intimate

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare Adelaide Amendola DEPOSITATO !N CAMCEL LEPA °agi' 2 t OTT. 2024 ‘•z) ,, li Funz10,-,,i,, Gitulii ari