Italian court dismisses appeal for procedural extinction due to lack of defense activity by the public prosecutor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and the proceedings extinguished because the public prosecutor failed to exercise its defense rights. The appellant argued for the continuation of the case, but the court found no activity from the public prosecutor's office as required by law. Consequently, the judgment was declared null and the case closed without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; If the public prosecutor fails to exercise its defense rights, the proceedings are extinguished by decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare Adelaide Amendola DEPOSITATO !N DANCE! 1.Rn!A oggi' 2 ; n OTT. 20 q2