Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal due to failure to file within legal time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal procedurally inadmissible because it was not filed within the statutory deadline. Although the agency attempted to file the appeal, the court confirmed via a negative certificate that the filing occurred after the prescribed period. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the agency to pay the construction company's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 369 c.p.c.: The power of the court to declare an appeal inadmissible ex officio exists even if the appeal was not filed within the time limits, provided the opposing party brings it to the court's attention through a counter-appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22099-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro AMA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO CALI'; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 972/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Don.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2020 n. 22099 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- n.22099/2020 (1401) RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Sicilia, di accoglimento dell'appello proposto dalla s.r.l. "AMA COSTRUZIONI" avverso una decisione della CTP di Catania, che aveva respinto il ricorso di quest'ultima avverso un avviso di accertamento IRPEG 2003; CONSIDERATO che la ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte con certificato negativo del 3.9.2020 (cfr. art. 369 cod. proc. civ.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall'intimata s.r.l. "AMA COSTRUZIONI", in sede di controricorso; che il potere di questa Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito del medesimo, qualora, come nel caso in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte intimata con il controricorso (cfr.
Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017); che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall'intimato s.r.l. "AMA COSTRUZIONI", seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimata s.r.l. "AMA COSTRUZIONI", liquidate in C 6.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge. Così deciso in Roma il 26 maggio 2021. IL PRESIDE