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Ordinanza — n. 30287/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax authority appeal, upholding five-year prescription for tax penalties and interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30287/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that partially granted a taxpayer's claim for prescription. The court found the taxpayer's arguments regarding the five-year limitation period for tax penalties and interest to be manifestly unfounded based on established jurisprudence. Consequently, the court ruled that the short five-year prescription term applies to both penalties and interest, thereby rejecting the administrative challenge.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 3, d.lvo 472/97; Art. 2948, comma 1, nr. 4, c.c.: The five-year short prescription period for tax collection rights applies equally to tax penalties and to interest in default of payment.

Parole chiave

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tax prescription period five year limitation tax penalties interest in default tax collection rights administrative appeal Corte di Cassazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 3, d.lvo 472/97
Art. 2948, comma 1, nr. 4, c.c.
20, comma 3,d.lvo 472/97 in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (Cass Sez.un 25790/09;Cass 5837/11;Cass 5577/19) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 1° comma nr 4 cc.( Cass 12740/20 ;Cass 30901/19;

Giurisprudenza citata

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Cass Sez. un. 25790/09
Cass 5577/19;Cass sez. un. 25790/09;Cass 14096/06).
Cass 5837/11
20, comma 3,d.lvo 472/97 in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (Cass Sez.un 25790/09;Cass 5837/11;Cass 5577/19) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art.
Cass 5577/19
20, comma 3,d.lvo 472/97 in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (Cass Sez.un 25790/09;Cass 5837/11;Cass 5577/19) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art.
Cass 12740/20
2948 1° comma nr 4 cc.( Cass 12740/20 ;Cass 30901/19;
Cass 30901/19
2948 1° comma nr 4 cc.( Cass 12740/20 ;Cass 30901/19;
Cass 14096/06
Cass 5577/19;Cass sez. un. 25790/09;Cass 14096/06). Il ricorso va quindi respinto. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo il contribuente svolto attività difensiva. PQM Rigetta il r
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16352-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro BALZAN ENRICO; - intimato - avverso la sentenza n. 5117/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITIORIO RAGONESI. Ric. 2019 n. 16352 sez. MT ud. 08-07-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria di Milano , con sentenza n.4461/17 sez 13, rigettava il ricorso proposto da Balzan Enrico avverso le cartelle di pagamento per Irpef Iva e Irap 2000; per Irpef e Irap 2005 ; per Irpef, Irap ed Iva 2006; per Irpef Iva ed Irap 2007 e 2008. Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che , con sentenza 5117/2018, lo accoglieva parzialmente ritenendo la sussistenza della prescrizione quinquennale per i crediti erariali relativi a sanzioni ed interessi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione sulla base di due motivi. Non ha resistito con controricorso il contribuente. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione contesta la ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale per le sanzioni. Analoga censura viene avanzata con il secondo motivo in relazione all' affermato termine quinquennale della prescrizione per gli interessi . ; I due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3,d.lvo 472/97 in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni (Cass Sez.un 25790/09;Cass 5837/11;Cass 5577/19) e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall'art. 2948 1° comma nr 4 cc.( Cass 12740/20 ;Cass 30901/19;

Cass 5577/19;Cass sez. un. 25790/09;Cass 14096/06). Il ricorso va quindi respinto. Non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo il contribuente svolto attività difensiva. PQM Rigetta il r