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Ordinanza — n. 30283/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for mixing multiple legal violations into a single unclear ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30283/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible due to the improper combination of multiple legal violations into one ground. The court found that the appellant's argument lacked clarity and prevented the judges from linking specific statutory breaches to corresponding errors in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the agency was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible when multiple distinct legal violations are merged into a single ground, violating the principle of clarity and preventing the court from identifying the specific error in the lower judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of clarity in grounds mixed legal violations tax administrative litigation separation of censure procedura di ricupero d'imposta esame degli atti fiscali assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
112 c.p.c., in rapporto all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
112 c.p.c., in rapporto all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.
Art. 36 D. Lgs. n. 546/1992
112 c.p.c., in rapporto all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.
Art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
nonché dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all'art.
Art. 32 DPR n. 600/1973
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR n. 600/1973, dell'art.
Art. 51 comma 2 n. 7 DPR n. 633/1972
600/1973, dell'art. 51 comma 2 n. 7 DPR n. 633/1972 nonché dell'art.
Art. 109 comma 1° DPR n. 917/1986
633/1972 nonché dell'art. 109 comma 1° DPR n. 917/1986 e dell'art.
Art. 2697 c.c.
917/1986 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 112 c.p
nonché dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12581-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO 06363391001, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AMATO SAS del GEOMETRA DIEGO AMATO E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, AMATO DIEGO, VINCI ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell'avvocato DANIELE VITELLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4201/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello della s.a.s. Amato contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRPEF ed IVA, relativo agli anni 2010-2011; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia testualmente deduce la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 D.

Lgs. n. 546/1992 e 132 comma 2° n.

4) c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR n. 600/1973, dell'art. 51 comma 2 n. 7 DPR n. 633/1972 nonché dell'art. 109 comma 1° DPR n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. - Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti in rapporto all'art. 360 comma 1° n. 5"; che, in sostanza, la CTR avrebbe riconosciuto a favore della società costi da dedurre, non dimostrati dalla contribuente; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il motivo, così come proposto, è inammissibile; che nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente Ric. 2018 n. 12581 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, n. 18021 del 14/09/2016); che nella specie, l'unico contenuto della doglianza sulle differenti violazioni si sviluppa senza soluzione di continuità, rendendo impossibile alla Corte di rapportare alla singola norma - della cui inosservanza la ricorrente si lamenta - il corrispondente punto della sentenza asseritamente viziato; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla predetta declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 10.200, oltre spese forfettarie in misura del 15%. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLER