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Ordinanza — n. 30281/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30281/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30281/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12535-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CERASO GIULIO, CERASO LUDOVICO, CERASO ERMANNO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 10024/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p; Ordinanza — n. 30281/2021 — snciv · Corte di Cassazione: MT - ud. 07-07-2021 -2- punto - da esaminare con priorità - costituisce senz'altro violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 3, n. 5257 del 25/02/2021); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

Parole chiave

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esame di cassazione ricupero d'imposta revisione della tassazione fiscale contenzioso tributario crescita in giudicato della tassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
07-07-2021 -2- punto - da esaminare con priorità - costituisce senz'altro violazione dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12535-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CERASO GIULIO, CERASO LUDOVICO, CERASO ERMANNO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 10024/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l'appello di Giulio, Ludovico ed Ermanno Ceraso contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione dei contribuenti avverso una cartella di pagamento per catasto, per l'anno 2008; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all'art 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di pronunziarsi sulla tardività del ricorso introduttivo, nonostante la tempestiva eccezione sollevata dall'appellata anche in fase di gravame; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D.

Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 10 agosto 2015, mentre il ricorso introduttivo sarebbe stato spedito il 13 novembre 2015, dunque oltre il termine di sessanta giorni; che gli intimati non si sono costituiti; che il primo motivo è fondato; che, infatti, la stessa sentenza impugnata da atto della circostanza che l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo era stata riproposta nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, sicché la mancata pronunzia sul Ric. 2018 n. 12535 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- punto - da esaminare con priorità - costituisce senz'altro violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 3, n. 5257 del 25/02/2021); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco /fr DEPOSITATO IN CANCELLERIA