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Ordinanza — n. 30280/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30280/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30280/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12398-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende; r\ - ricorrente - contro FALCONI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA FALCONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 828/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

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art. 2946 c.c; Ordinanza — n. 30280/2021 — snciv · Corte di Cassazione: n. 953/1982 prevede una prescrizione triennale, né la normativa IRPEF, né quella IVA contengono la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario, di cui all'art. Ric. 2018 n. 12398 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6-5, n. 18804 del 16/07/2018); che, pertanto, il ricorso va rigettato relativamente alla tassa auto ed accolto con riguardo ad IRPEF ed IVA, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

Parole chiave

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ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale amministrazione fiscale tassazioni fiscali garanzia fiscale esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 2946 c.c
3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.; che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, sulla scorta dei principi espressi dalla sentenza di questa Suprema Corte n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12398-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende; r\ - ricorrente - contro FALCONI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA FALCONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 828/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello di Giorgio Falconi contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione del contribuente contro un preavviso di fermo per cartelle di pagamento tasse auto, IRPEF e IVA relativo agli anni 2000-2010; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., invoca violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.; che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, sulla scorta dei principi espressi dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 23397/2016; che l'intimato ha resistito con controricorso; che il motivo è fondato, con riguardo ai tributi diversi dalla tassa auto; che, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla normativa che regola l'imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario; che, nella specie, mentre per la tassa auto l'art. 5 comma 51 d.

I. n. 953/1982 prevede una prescrizione triennale, né la normativa IRPEF, né quella IVA contengono la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario, di cui all'art. Ric. 2018 n. 12398 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- 2946 c.c. (Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; Sez. 6-5, n. 18804 del 16/07/2018); che, pertanto, il ricorso va rigettato relativamente alla tassa auto ed accolto con riguardo ad IRPEF ed IVA, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Presidente Dr. Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2