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Ordinanza — n. 30279/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal claiming fixed-rate registration tax applies to court credit assignment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30279/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that denied registration tax on a court order assigning creditor rights. The tax agency argued such orders should incur a proportional tax rate because they transfer title, while the lower court maintained they merely execute existing titles. The court ruled that these orders are not taxable acts because they do not resolve disputes or impose new obligations, thus falling under the fixed-rate category.

Regesto Legislator

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Art. 8, lett. d) e b) della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Court orders assigning creditor rights in execution proceedings are subject to fixed registration tax as they merely execute titles without resolving disputes or imposing new obligations.

Parole chiave

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registration tax court orders execution proceedings creditor rights fixed rate tax tax appeal proportional tax tassa d'iscrizione nel registro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Art. 348-ter cod. proc. civ.
L'inammissibilità, secondo la prospettazione del controricorrente, deriverebbe dunque dall'applicazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., in forza del quale non è ammesso ricorso per cassazione al fine di lamentare vizi nell'impugnata sentenza a norma dell'art.
Art. 552 e 529 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 348-ter cod. proc. civ
L'inammissibilità, secondo la prospettazione del controricorrente, deriverebbe dunque dall'applicazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., in forza del quale non è ammesso ricorso per cassazione al fine di lamentare vizi nell'impugnata sentenza a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007, n.9400
8» (Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007, n.9400).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA t'\). sul ricorso 31690-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SCIACCA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE fi MAGADDINO; - controricorrente - ikg6 avverso la sentenza n. 3489/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3489/08/2019, depositata il 29 maggio 2019, notificata in data 22 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente Sciacca Pietro contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa all'omessa registrazione dell'ordinanza di assegnazione di crediti emessa in suo favore dal Tribunale ordinario di Palermo nell'ambito di una procedura di esecuzione mobiliare.

Il contribuente si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l'appello erariale, avrebbe errato nel ritenere che i Ric. 2019 n. 31690 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -2- provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, emessi nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare, in quanto finalizzati alla mera attuazione di un titolo esecutivo, siano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, quando, al contrario, gli stessi, realizzando un trasferimento della titolarità di un diritto di credito da un soggetto ad un altro, devono essere assoggettati ad aliquota proporzionale pari allo 0,50%. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso erariale, in quanto proposto avverso una sentenza della CTR che ha confermato la sentenza di primo grado, fondando la propria pronuncia su una motivazione identica.

L'inammissibilità, secondo la prospettazione del controricorrente, deriverebbe dunque dall'applicazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., in forza del quale non è ammesso ricorso per cassazione al fine di lamentare vizi nell'impugnata sentenza a norma dell'art. 360 comma primo n.

5) in caso di cosiddetta "doppia conforme". Tale censura d'inammissibilità deve essere disattesa. Infatti la ricorrente non ha censurato la sentenza ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5, bensì lamentando una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3, da cui l'inapplicabilità dell'art. 348-ter comma quarto cod. proc. civ. Tanto premesso, il motivo è infondato. Invero questa Corte ha già affermato il principio, a cui la CTR si è conformata ed al quale si intende dare in questa sede continuità, secondo cui «In tema di imposta di registro, con riguardo agli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza, prevista dagli art. 552 e 529 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo è teoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi Ric. 2019 n. 31690 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -3- dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, se definisce, anche parzialmente, il giudizio, ed è sussumibile nell'ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d). Ciò in quanto un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce (ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 8), essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice dell'esecuzione abbia dovuto risolvere - alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato; e poiché quella di registro è un'imposta d'atto - sicché in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo, non rilevando il fatto che tutti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti - deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento, e cioè dell'ordinanza di assegnazione, della cui registrazione si tratta, il quale non risolve contestazioni fra i creditori.

Né, infine, l'assegnazione, (una sorta di "datio in solutum"), nello schema processuale limitato dell'esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni, sicché non rientra nella previsione della lett.

b) dell'art. 8» (Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007, n.9400). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 2.Le spese seguono la soccombenza. 3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. Ric. 2019 n. 31690 sez. MT - ud. 13-05-2021 -4- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consigli